Progetto
Consultazione 2005/74: Modifica della legge federale sulla procedura penale: Vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione · 4 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Avamprogetto del 16 giugno 2005 pagina 3 di 4
5Durante il dibattimento, il procuratore generale della Confederazione non può impartire al sostituto o al procuratore competente istruzioni in merito alla rappresentanza dell’accusa.
Art. 16
1Il Ministero pubblico della Confederazione sottostà alla vigilanza del Dipartimento. Sono fatti salvi le attribuzioni del Consiglio federale in materia di nomina e di provvedimenti disciplinari e l’articolo 15 capoverso 4.
2Il Ministero pubblico della Confederazione presenta al Dipartimento un rapporto d'attività annuale. Il rapporto contiene informazioni su:
a. l’organizzazione interna;
b. le istruzioni generali impartite dal procuratore generale della Confederazione;
c. il numero e la tipologia dei casi pendenti e di quelli trattati nonché la mole di lavoro delle singole unità;
d. l’impiego delle risorse finanziarie, del personale e delle infrastrutture;
e. il numero e l’esito dei reclami interposti contro gli atti o le omissioni del Ministero pubblico della Confederazione.
3Il Dipartimento può procedere a ispezioni ed esigere che il Ministero pubblico della Confederazione fornisca informazioni e presenti rapporti supplementari sulla propria attività.
4Nell’ambito del loro mandato, le persone incaricate dal Dipartimento di sollecitare informazioni o rapporti o di procedere a un’ispezione possono prendere visione degli atti del procedimento. Non possono comunicare tali dati ad altre persone, in particolare all’interno del Dipartimento, ma possono utilizzarli, in termini generali e dopo averli resi anonimi, nei rapporti e nelle raccomandazioni destinati al capo del Dipartimento.
Art. 16a (nuovo)
1Previa consultazione del Tribunale penale federale e del Ministero pubblico della Confederazione, il Consiglio federale può disciplinare mediante ordinanza:
a. il modo di procedere del Ministero pubblico della Confederazione in occasione dell’apertura, della conduzione o della chiusura di procedimenti nonché della rappresentanza dell’accusa davanti a un tribunale, se sono state constatate carenze in tali ambiti;
b. l’impiego delle risorse finanziarie, del personale e delle infrastrutture.
2Previa consultazione del Ministero pubblico della Confederazione, il Dipartimento può impartirgli istruzioni scritte concernenti:
a. le modalità da seguire per presentare i rapporti e fornire informazioni all’autorità di vigilanza;
b. il coordinamento dell’attività con gli altri servizi federali;
c. la correzione di carenze di gestione che non riguardino l’apertura, la conduzione o la chiusura di un procedimento determinato, né la rappresentanza dell’accusa davanti a un tribunale in un caso specifico.
Art. 17 cpv. 1
1La polizia giudiziaria è diretta dal procuratore generale della Confederazione.