Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/1: Consultazione sulla cessione della partecipazione della Confederazione nell'azienda Swisscom SA · 59 pagine

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1 Situazione iniziale

1.1 Riforma delle PTT del 1997

Nel quadro del programma di legislatura 1991-1995, il Consiglio federale ha deciso di avviare nel settore delle comunicazioni un'apertura del mercato garantendo il servizio universale. Al contempo la competitività della Svizzera in materia di comunicazione e dell'allora azienda delle PTT avrebbe dovuto essere rafforzata. Ciò ha avuto come sfondo la rapida apertura alla concorrenza mondiale dei mercati di posta e telecomunicazione, l'abolizione, o perlomeno, l'allentamento dei monopoli, la comparsa di nuovi offerenti e l'aspra lotta per la conquista di parti di mercato.

Con la revisione totale della legge sull'organizzazione delle PTT, l'azienda delle PTT è stata trasformata in due aziende indipendenti. La Posta si presenta attualmente come un istituto giuridicamente autonomo, mentre l'azienda di telecomunicazione Swisscom è stata concepita come una società anonima di diritto speciale. Quale logica conseguenza di questa concezione sono state create leggi separate sull'organizzazione per la Posta e l'azienda di telecomunicazione, ovvero la legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione (legge sull'organizzazione delle poste, LOP)1 e la legge federale del 30 aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (legge sull'azienda delle telecomunicazioni, LATC)2.

La LATC stabilisce che Swisscom è una società anonima di diritto speciale la cui organizzazione è regolata da detta legge, dallo statuto e dalle disposizioni in materia di società anonima (art. 2). L'articolo 3 disciplina lo scopo dell'azienda, in particolare la fornitura in Svizzera e all'estero di servizi di telecomunicazione e di radiodiffusione come pure prodotti e prestazioni in tale ambito. Secondo l'articolo 6, la Confederazione deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti; ogni quattro anni il Consiglio federale definisce gli obiettivi che la Confederazione intende raggiungere quale azionista principale.

Parallelamente alla separazione e alla realizzazione dell'autonomia di Posta e Swisscom, il legislatore ha creato nuove condizioni quadro per i mercati postali e di telecomunicazione: la legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO)3 e la riveduta legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC)4.

La revisione della LTC è stata necessaria poiché le innovazioni tecniche, la globalizzazione dei mercati e gli sforzi a livello mondiale di liberalizzazione e privatizzazione hanno condotto a strutture di mercato completamente nuove. Con la riveduta LTC il legislatore ha creato in primo luogo un ordinamento quadro volto a rinforzare la competitività internazionale e l'attrattiva della piazza economica della Svizzera nonché a permettere la garanzia e il finanziamento del servizio universale. La legge sulle telecomunicazioni è una legge di mercato col sistema della concessione. L'articolo 1, che ne determina lo scopo, definisce l'intenzione della Confederazione di offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti (cpv. 1). In particolare intende garantire a tutte

1 RS 783.1

2 RS 784.11

3 RS 783.0

4 RS 784.10