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Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 3 pagine

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Conformemente all’articolo 7 par. 2 a), seconda frase dell’accordo di associazione e subordinatamente all’espletamento dei requisiti costituzionali, la Missione svizzera presso le Comunità europee informa il Consiglio che la Svizzera accetta e si impegna a trasporre nel proprio ordine giuridico interno il contenuto dell’atto annesso alla notifica del Consiglio. L’atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all’articolo 7 par. 2 b) dell’accordo di associazione, la Svizzera informa immediatamente il Consiglio non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti.

Conformemente all’articolo 7 par. 3 dell’accordo di associazione, la notifica del Consiglio del 9 marzo 2006 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l’Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera di soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Il presente accordo può essere estinto alle condizioni presenti agli articoli 7 e 17 dell’accordo di associazione.

La Missione svizzera presso le Comunità europee coglie l’occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea le assicurazioni della più alta considerazione.

Bruxelles, il ….. 2006