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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Art. 8 Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri
(art. 13 cpv. 4 LICol)
Le disposizioni del presente capitolo si applicano per analogia ai gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri che richiedono l’autorizzazione all’autorità di vigilanza.
Art. 9 Buona reputazione, gestione ineccepibile e qualifiche professionali
(art. 14 cpv. 1 lett. a LICol)
1Le persone responsabili della gestione e della direzione devono essere sufficientemente qualificate in vista dell’attività prevista dal profilo della loro formazione, esperienza e carriera attuale.
2L’autorità di vigilanza stabilisce le condizioni di comprova della buona reputazione, della garanzia di una gestione ineccepibile e delle indispensabili qualifiche professionali.
3Nella valutazione delle esigenze essa tiene tra l’altro conto dell’attività prevista presso il titolare dell’autorizzazione nonché del tipo di investimenti prospettati.
4In casi motivati l’autorità di vigilanza può derogare a queste esigenze.
Art. 10 Persone che detengono una partecipazione qualificata
(art. 14 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LICol)
L’autorità di vigilanza stabilisce le condizioni di comprova della buona reputazione delle persone che detengono una partecipazione qualificata. Inoltre essa stabilisce le condizioni atte a comprovare che il loro influsso non si ripercuote a scapito di una gestione sana e prudente.
Art. 11 Organizzazione d’esercizio
(art. 14 cpv. 1 lett. c LICol)
1La direzione deve essere composta da almeno due persone. Esse devono essere domiciliate in una località da dove possono esercitare la gestione in modo effettivo e responsabile.
2Le persone autorizzate alla firma per conto del titolare dell’autorizzazione devono firmare collettivamente a due.
3Il titolare dell’autorizzazione deve garantire un’organizzazione conforme e adeguata, precipuamente nei settori della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo (SIC) e della conformità. Esso deve stabilire la sua organizzazione.
4Esso deve occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.
5L’autorità di vigilanza può esigere una revisione interna, sempreché il volume e il tipo dell’attività la rendano necessaria.
6In casi motivati essa può consentire deroghe a queste condizioni.