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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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b. sono sottoposti alle norme di comportamento di un’organizzazione settoriale riconosciute come standard minimi dall’autorità di vigilanza; e
c. il contratto di gerenza patrimoniale corrisponde alle direttive riconosciute di un’organizzazione settoriale.
Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione
Sezione 1: In generale
Art. 6 Documenti di autorizzazione
(art. 13 e 14 LICol)
Chiunque richiede un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 delle legge deve sottoporre i seguenti documenti all’autorità di vigilanza:
a. gli statuti e il regolamento di organizzazione nel caso della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF;
b. il contratto di società nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
c. i pertinenti documenti organizzativi nel caso del gerente patrimoniale, del rappresentate di investimenti collettivi di capitale esteri e del distributore.
Art. 7 Eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione
(art. 13 cpv. 3 e 19 cpv. 4 LICol)
1Chiunque è titolare di un’autorizzazione in qualità di direzione del fondo, di banca ai sensi della legge federale dell’8 novembre 19343 sulle banche e le casse di risparmio, di commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 19954 sulle borse o di istituto di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori è esentato dall’obbligo dell’autorizzazione dei gerenti patrimoniali, dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e dei distributori.
2Chiunque è titolare di un’autorizzazione in qualità di gerente patrimoniale è esentato dall’obbligo dell’autorizzazione dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri e dei distributori.
3La Posta svizzera e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri sono esentati dall’obbligo dell’autorizzazione dei distributori.