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Consultazione 2006/43: Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (OICol) · 62 pagine
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Art. 12 Garanzie finanziarie
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
Sono date sufficienti garanzie finanziarie se il titolare dell’autorizzazione osserva le pertinenti disposizioni concernenti il capitale minimo o il conferimento minimo.
Art. 13 Cambiamento di organizzazione e di documenti
(art. 16 LICol)
1La modifica dell’organizzazione necessita di un’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. All’autorità di vigilanza devono essere sottoposti i documenti ai sensi dell’articolo 6.
2Le modifiche di documenti ai sensi dell’articolo 15 della legge, eccettuati i corrispondenti documenti di investimenti collettivi di capitale esteri, devono essere sottoposte per approvazione all’autorità di vigilanza.
Art. 14 Obblighi di comunicazione
(art. 16 LICol)
1I titolari dell’autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:
a. la modifica delle persone responsabili della gestione e della direzione;
b. i fatti idonei a porre in forse la buona reputazione e la garanzia di una gestione ineccepibile da parte delle persone responsabili della gestione e della direzione, come ad esempio l’avvio di un procedimento penale;
c. la modifica delle persone che detengono partecipazioni qualificate, tranne gli azionisti della SICAV e gli accomodanti della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
d. i fatti idonei a porre in forse la buona reputazione delle persone che detengono partecipazioni qualificate, come ad esempio l’avvio di un procedimento penale nei loro confronti;
e. i fatti che pongono in forse la prudenza e la solidità dell’attività commerciale da parte dei titolari dell’autorizzazione a causa dell’influsso delle persone che detengono partecipazioni qualificate;
f. le modifiche concernenti le garanzie finanziarie (art. 13), in particolare il mancato adempimento delle esigenze minime.
2La banca depositaria comunica il cambiamento delle persone alle quali è affidato lo svolgimento dell’attività di deposito (art. 72 cpv. 2 LICol).
3I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri comunicano:
a. le misure di un’autorità estera di vigilanza nei confronti degli investimenti collettivi di capitale, come il ritiro dell’approvazione;
b. la modifica dei documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera e della legge;
c. lo scioglimento dei contratti di rappresentanza.