Progetto
Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 2 pagine
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Decreto federale Avamprogetto sui contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri
del ......
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 5 capoverso 1 e 9 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC),
visto il messaggio del Consiglio federale del ......2,
decreta:
Sezione 1: Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse
Art. 1 Contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti (art. 4 LPFC)
1 Il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a 1 270 429 392 franchi all'anno per quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale.
Art. 2 Contributo di base della Confederazione (art. 4 LPFC)
1 Il contributo di base della Confederazione alla perequazione delle risorse ammonta a 1 814 899 132 franchi all'anno per quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale.
Sezione 2: Determinazione dei mezzi finanziari per la compensazione degli oneri
Art. 3 Contributo di base della Confederazione alla perequazione
dell'aggravio geotopografico (art. 7 LPFC)
Ai Cantoni gravati eccessivamente a causa della loro situazione geotopografica la Confederazione accorda, per quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente decreto federale, un contributo di base di 344 205 008 franchi all'anno.
1 RS 613.2
2 FF ... 2003–......