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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Progetto dell’UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza del DFE concernente i contributi etologici (Ordinanza sui contributi etologici)
del ...
Il Dipartimento federale dell'economia,
visti gli articoli 59 capoverso 4, 60 capoversi 2 e 3 e 61 capoversi 3–6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19811 sui pagamenti diretti;
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Art. 1 Programmi etologici
1 La Confederazione promuove la detenzione rispettosa degli animali con i seguenti programmi etologici:
a. sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (SSRA); e
b. uscita regolare all’aperto degli animali da reddito (URA). Il programma URA per gli animali della specie bovina è suddiviso nelle varianti “uscita al pascolo” e “uscita in un parchetto all’aperto”.
2 Il versamento di contributi etologici presuppone il rispetto delle disposizioni dell’ordinanza sulla protezione degli animali e delle disposizioni esecutive corrispondenti.
Art. 2 Categorie di animali
I programmi etologici concernono le seguenti categorie di animali:
a. animali della specie bovina e bufali indiani:
1. vacche da latte,
2. manzi da allevamento di almeno un anno,
3. tori da allevamento di almeno un anno,
4. bestiame giovane da allevamento, di sesso femminile, di età compresa tra quattro mesi e un anno,
5. bestiame giovane da allevamento, di sesso maschile, di età compresa tra quattro mesi e un anno,
6. vitelli da allevamento o da ingrasso fino a quattro mesi, vitelli di vacche madri e di vacche nutrici fino allo svezzamento e vitelli da ingrasso,
7. vacche madri, vacche nutrici e vacche da ingrasso,
8. tori, buoi e manzi da ingrasso, di almeno quattro mesi;
1 RS 910.13