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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui contributi etologici Indagine conoscitiva

Art. 4 Programma URA

1 È considerata uscita la permanenza al pascolo, in un parchetto all’aperto o in uno spazio esterno coperto (pollame da reddito).

2 Gli altri requisiti per l’uscita delle singole categorie di animali sono stabiliti nell’allegato 2.

3 Sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni di cui all’allegato 2 durante il parto e per animali malati o feriti.

4 Per ogni categoria di animali l’uscita deve essere indicata in un apposito registro entro i tre giorni successivi. Le semplificazioni nella tenuta del registro sono disciplinate nell’allegato 2.

5 I requisiti relativi al parchetto all’aperto e al pascolo sono stabiliti nell’allegato 3. I requisiti per lo spazio esterno coperto sono stabiliti nell’allegato 4.

6 L’area di riposo destinata agli animali che consumano foraggio grezzo e agli animali della specie suina non deve presentare rastrelliere, griglie né altre perforazioni.

7 L’area di riposo destinata agli animali che consumano foraggio grezzo deve disporre di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate per i caprini non devono essere ricoperte da una lettiera.

8 L’intera area accessibile agli animali della specie equina nella stalla e nel parchetto all’aperto non deve presentare perforazioni. Sono consentite singole aperture di scolo.

9 Nei pollai destinati alle galline e ai galli da allevamento, alle galline ovaiole, alle pollastre e ai pollastri nonché ai pulcini, almeno il 20 per cento della superficie disponibile per gli animali, calcolata secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 27 maggio 19812 sulla protezione degli animali, deve essere munito di una lettiera sufficiente.

10 Nei pollai per polli da ingrasso e tacchini tutta la superficie al suolo deve essere ricoperta da una lettiera sufficiente.

11 Il versamento di contributi URA per i polli da ingrasso è possibile soltanto se gli animali vengono ingrassati per almeno 56 giorni.

Art. 5 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogate le ordinanze seguenti:

1. ordinanza del DFE del 7 dicembre 19983concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali;

2. ordinanza del DFE del 7 dicembre 19984 concernente l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito.

Art. 6 Disposizioni transitorie

2 RS …

3 RU…

4 RU…