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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva

Art. 22f Versamento posticipato del dazio

1 Se al momento dell’importazione le merci di cui all’allegato 4a numero 2 non sono state dichiarate come destinate al foraggiamento, ogni anno civile, in media, al massimo 10 kg su 100 kg lordi di merce importata possono essere destinati a tale scopo; sono esclusi i prodotti trasformati per i quali il DFE ha stabilito indici di sfruttamento. Se la quantità massima è superata, il dazio previsto deve essere versato posticipatamente in funzione della differenza.

2 L’azienda di trasformazione che non rispetta gli indici di sfruttamento di cui agli articoli 22c capoverso 2 lettera f e 22d capoverso 3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento secondo l’aliquota di dazio fuori dal contingente applicabile al momento in cui è stata contratta l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l’aliquota di dazio più elevata in vigore nel trimestre in questione.

3 L’azienda di trasformazione che, per motivi qualitativi, non rispetta gli indici di sfruttamento di cui all’articolo 22d capoverso 3, è tenuta a versare posticipatamente il dazio sulla differenza rispetto allo sfruttamento minimo secondo l’aliquota di dazio della voce di tariffa 1101.0059 applicabile al momento in cui è stata contratta l’obbligazione doganale. Se tale momento non può essere determinato, va applicata l’aliquota di dazio più elevata in vigore nel trimestre in questione.

4 L’Amministrazione federale delle dogane decide in merito al versamento posticipato sulla base delle notifiche delle aziende di trasformazione o dei controlli che vi ha effettuato.

Art. 22g Versamento posticipato dell’obbligazione doganale

Se durante la trasformazione parte della quota di sfruttamento non viene utilizzata, l’obbligazione doganale da versare posticipatamente è ridotta di conseguenza.

II

Abrogazione del diritto in vigore:

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 7 dicembre 19987 concernente l’importazione di animali della specie equina;

2. ordinanza del 7 dicembre 19988 concernente la determinazione dei dazi e l’importazione di cereali, alimenti per animali, paglia e merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento.

III

7 RU 1999 107, 2001 313 2511, 2006 2535, 2007 1469

8 RU 1998 3211, 1999 1724, 2001 326 1658 2091, 2002 4060, 2003 2167, 2004 3531, 2005 503, 2006 867 2521 2995, 2007 1469