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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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O sulle importazioni agricole Indagine conoscitiva

Sezione 2: Determinazione delle aliquote di dazio e importazione di cereali, foraggi, paglia e merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio

Art. 22b Determinazione delle aliquote di dazio

1 L’Ufficio federale calcola le aliquote di dazio per i prodotti di cui all’allegato 4a numero 2 come segue:

a. per le merci con prezzo soglia, determinante è la differenza tra il prezzo soglia o il valore indicativo d’importazione e il prezzo franco dogana svizzera non sdoganato come pure il contributo del fondo di garanzia;

b. per le merci dalla cui trasformazione si ricava foraggio, l’aliquota di dazio di cui alla lettera a va moltiplicata per la quota di foraggio prodotta (in percentuale).

2 Contemporaneamente alle aliquote di dazio di cui al capoverso 1, la Direzione generale delle dogane adegua anche le aliquote di dazio di cui all’articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 18 marzo 20053 sulle dogane.

3 Per prodotti oleosi e prodotti trasformati del settore agricolo il DFE può stabilire indici di sfruttamento sulla base della loro composizione.

4 Per i miscugli di foraggi delle voci di tariffa4 2309.9011, 2309.9081, 2309.9082 e 2309.9089 il DFE può prevedere che le aliquote di dazio siano stabilite sulla base di ricette standard. In tal caso, per la voce di tariffa 2309.9081 può inoltre introdurre un supplemento di 4 franchi al massimo ogni 100 kg di miscugli di foraggi e un supplemento di 8 franchi al massimo ogni 100 kg di latte per vitelli.

5 Una volta definito, un supplemento per miscugli di foraggi non può essere aumentato di nuovo. Può essere prelevato fino al 31 dicembre 2011.

Art. 22c Importazione di cereali grezzi per l’alimentazione umana

1 Nel caso del contingente doganale n. 28 (Cereali grezzi per l’alimentazione umana) si rinuncia a disciplinare la ripartizione.

2 I gestori di mulini svizzeri di orzo, avena e granoturco possono importare cereali grezzi per l’alimentazione umana delle voci di tariffa 1003.0061, 1004.0031 e 1005.9021 all’aliquota di dazio del contingente, se:

a. importano le merci a scopi alimentari, assumendosene i costi e gli eventuali rischi;

b. dispongono di adeguati impianti di trasformazione;

c. trasformano la merce importata nella propria azienda;

d. garantiscono, in un regime di sfruttamento standard, la fabbricazione di prodotti adatti all’alimentazione umana;

3 RS 631.0

4 RS 632.10 Allegato