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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sulla consulenza agricola Indagine conoscitiva
3 Per l’attività di consulenza relativa al chiarimento preliminare di iniziative comuni vertenti su progetti sono convenuti contrattualmente le prestazioni sollecitate e l’importo massimo per ogni richiesta.
Art. 9 Calcolo e pagamento
1 L’aiuto finanziario per i centri di consulenza e i servizi di consulenza di organizzazioni viene di massima calcolato in modo forfettario. È versato nel corso dell’anno della prestazione. I beneficiari presentano l’anno successivo all’Ufficio federale un rapporto sulle prestazioni fornite.
2 L’aiuto finanziario in base a un contratto per il chiarimento preliminare di un’iniziativa comune vertente su un progetto ammonta al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia a 20'000 franchi al massimo.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 26 novembre 20032 concernente la consulenza agricola è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2008.
... novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RU 2003 4893