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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza sulle importazioni agricole del 7 dicembre 19981 è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 22a

Capitolo 3a: Prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato

Sezione 1: Animali della specie equina

Art. 22a

1 Le presenti disposizioni si applicano ad animali della specie equina delle voci di tariffa doganale riportate nell’allegato 4a numero 12, ad eccezione di animali da macello, cavalli selvatici e asini selvatici.

2

I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all’età di sei mesi) possono essere importati all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota di contingente doganale, se:

a. la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione

temporanea;

b. l’appartenenza del puledro alla giumenta da importare è comprovata e se

per esso un’organizzazione d’allevamento riconosciuta ha rilasciato un documento d’identificazione.

3 Le quote del contingente doganale n. 01 (Animali della specie equina) sono assegnate secondo l’ordine di accettazione della dichiarazione doganale.

1 RS 916.01

2 RS 632.10 Allegati 2007–....