Progetto
Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 294Fedlex · Progetto
Ordinanza sui dati agricoli Indagine conoscitiva
Art. 5 cpv. 1bis e cpv. 7
1bis I dati di cui nell’allegato 2 numeri I e II vengono continuamente aggiornati sulla base delle notifiche in entrata (art. 14 cpv. 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie o art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20055 concernente la produzione primaria), segnatamente anche in caso di cambiamento di detentore di animali.
7 I dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera g sono registrati dopo ogni controllo.
Art. 9 cpv. 1 lett. d
1 I dati vanno trasmessi all’Ufficio federale osservando le seguenti scadenze:
d. dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera g: entro una settimana dal controllo, attraverso immissione diretta nella banca dati centrale dei controlli.
Art. 15 cpv. 1 lett. a, f, j, m, o e p
1 L’Ufficio federale può, conformemente agli allegati 1-3, trasmettere a:
a. l’Ufficio federale di statistica: tutti i dati dei sistemi d’informazione, ad eccezione dei dati relativi ai provvedimenti di miglioramento strutturale, agli aiuti per la conduzione aziendale, ai controlli e ai risultati dei controlli (all. 2, n. XX, XXI e XXII) e i dati concernenti il rendimento e la valutazione del rendimento delle coltivazioni di mele e pere in Svizzera nonché i dati sulla contabilità relativa ai frutti a granelli (all. 2, n. XVIII e XIX), per l’esecuzione del programma pluriennale delle attività statistiche;
f. l’Ufficio federale di veterinaria, l’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi, gli Uffici cantonali di veterinaria e i gestori della BDTA: i dati relativi all’identificazione dell’azienda, all’identificazione delle persone, all’effettivo del bestiame, all’estivazione e i dati relativi alla quantità di latte valorizzato in azienda (all. 2, n. I–IV, XVI e XXII; all. 3, n. I–IV) per i provvedimenti di natura giuridico-veterinaria e l’aiuto all’esecuzione (BDTA) nonché i dati per l’esecuzione della legge del 9 ottobre 19926 sulle derrate alimentari e dell’allegato 11 dell’accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (all. 2, n. I–V, VII, XVI e XXII; all. 3, n. I–VII);
j. i servizi cantonali dell’agricoltura: i dati relativi all’identificazione dell’azienda e delle persone e relativi al contingentamento lattiero (all. 2, n. I, II e VII) per l’esecuzione dei pagamenti diretti nonché i dati relativi all’effettivo delle colture frutticole (all. 2, n. XVIII) per l’esecuzione dei provvedimenti legati alla frutticoltura come pure i dati relativi ai controlli e i risultati dei controlli (all. 2, n. XXII);