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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva
b. semina di colture intercalari o sovesci invernali prima del 15 settembre o del 30 settembre dopo le colture di cereali, se occorre lottare contro erbe problematiche. Le colture intercalari e i sovesci invernali devono essere mantenuti almeno sino al 15 novembre.
5.2 Protezione contro l’erosione
1 Le superfici sulle quali non è stato preso alcun provvedimento adeguato contro l’erosione non devono presentare segni evidenti di perdita di suolo. Per provvedimenti adeguati si intende la gestione secondo un piano pluriennale per evitare l’erosione. Il piano è elaborato da un servizio designato dal Cantone d’intesa con il gestore. Esso comprende un’analisi della situazione (individuazione dei problemi di erosione, rotazione, gestione del suolo, declività e struttura del suolo delle particelle ecc.) e un piano di attuazione.
2 Frutticoltura, coltivazione di bacche e viticoltura: devono essere osservate le direttive specifiche emanate da organizzazioni specializzate riconosciute dall’Ufficio federale per la protezione del suolo di frutteti, colture di bacche e vigneti.
6 Selezione e utilizzazione mirata dei prodotti fitosanitari
6.1 Disposizioni generali
1 Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali devono essere controllate almeno una volta ogni quattro anni da un servizio autorizzato.
2 I servizi fitosanitari cantonali e i servizi da loro incaricati possono rilasciare autorizzazioni speciali secondo il numero 6.4 per provvedimenti fitosanitari che sono esclusi dai numeri 6.2 e 6.3.
3 Sono escluse dalle limitazioni dei numeri 6.2 e 6.3 le superfici riservate a esperimenti. L’accordo scritto fra il richiedente e il gestore deve essere inviato al servizio fitosanitario cantonale, con la descrizione dell’esperimento.
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Le irroratrici a presa di forza o semoventi utilizzate per la protezione dei vegetali messe in servizio per la prima volta dal 1° gennaio 2008 devono dotate di un serbatoio di acqua fresca per la pulizia di pompa, filtro, condotte e ugelli sul campo. Durante la durata di utilizzazione ordinaria di 12 anni dopo la messa in servizio, gli apparecchi messi in servizio prima del 1° gennaio 2008 potranno ancora essere utilizzate senza serbatoio di acqua fresca.
6.2 Prescrizioni per la campicoltura e la foraggicoltura
1 Fra il 1° novembre e il 15 febbraio le applicazioni di prodotti fitosanitari non sono autorizzate.
2 In caso di impiego di erbicidi in pre-emergenza sui cereali deve essere riservata almeno una finestra di controllo non trattata per ogni coltura.