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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva in % f. avena25
g. barbabietola25
h. patata25
i. colza, girasole25
k soia25
l. favetta25
m. tabacco25
n. pisello proteico15
2 Per le restanti colture campicole, tra due colture principali della stessa famiglia deve essere rispettata una pausa di coltivazione di almeno 2 anni.
4.3 Regole equivalenti
1 Per le regole che al posto di una quota massima delle colture principali disciplinano le pause di coltivazione, occorre garantire che la quota massima di cui al numero 4.2 non sia superata.
2 Il gestore può passare dai disciplinamenti di cui ai numeri 4.1 e 4.2 al sistema di pause di coltivazione di cui al numero 4.3 o viceversa al più presto dopo un periodo di cinque anni.
4.4 Esigenze minime per l’avvicendamento delle colture in orticoltura e nella coltivazione di bacche
1 Per garantire la protezione del suolo nelle colture orticole e nelle coltivazioni di bacche, occorre osservare le direttive specifiche in materia di avvicendamento delle colture riconosciute dall’Ufficio federale ed emanate dal Gruppo di lavoro svizzero in materia di prova del rispetto delle esigenze ecologiche in orticoltura (SAGÖL) e dal Gruppo di lavoro per la produzione integrata di frutta in Svizzera (SAIO).
2 I rapporti sull’avvicendamento delle colture devono essere disponibili almeno per gli ultimi tre anni.
5 Protezione adeguata del suolo
5.1 Copertura del suolo
Nelle aziende con oltre 3 ha di terre aperte situate nella zona campicola, nelle zone intermedie, nella zona collinare e nella zona di montagna I, la copertura del suolo delle terre aperte con colture che vengono raccolte prima del 31 agosto deve essere garantita come segue:
a. semina di una coltura autunnale; o