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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui pagamenti diretti Indagine conoscitiva

– gli alberi da frutto ad alto fusto nei campi situati in frutteti sono computabili a titolo di compensazione ecologica conformemente all’articolo 7 capoverso 1.

3.1.2.4 Alberi indigeni isolati adatti al luogo e viali alberati

Querce, olmi, tigli, alberi da frutto, salici, conifere e altri alberi indigeni

Condizioni e oneri:

– distanza tra due alberi computabili: almeno 10 m

– nessuna concimazione ai piedi degli alberi entro un raggio di almeno 3 m

– computo di 1 ara per albero come superficie di compensazione ecologica.

3.1.2.5 Fossati umidi, stagni, pozze

Specchi d’acqua e superfici generalmente inondate appartenenti alla superficie aziendale

Condizioni e oneri:

– nessuna concimazione, né utilizzazione agricola

– nessun PFS

– fasce di superficie inerbita o da strame lungo l’oggetto principale: almeno 6 m di larghezza senza concimazione né PFS.

3.1.2.6 Superfici ruderali, cumuli di pietra e affioramenti rocciosi

Superfici ruderali: vegetazione non legnosa su ripiene, deponie o scarpate. Cumuli di pietra e affioramenti rocciosi: con o senza vegetazione

Condizioni e oneri:

– nessuna concimazione né utilizzazione

– nessun PFS

– fasce di superficie inerbita o da strame lungo l’oggetto principale: almeno 3 m di larghezza, senza concimazione né PFS

– cura delle superfici ruderali: ogni due o tre anni in autunno.

3.1.2.7 Muri a secco

Muri, leggermente o non sigillati (di regola in pietra naturale)

Condizioni e oneri:

– nessuna concimazione, né utilizzazione agricola

– nessun PFS

– altezza almeno 50 cm