Progetto
Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 63Fedlex · Progetto
Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007
Ordinanza concernente i contributi d'estivazione (Ordinanza sui contributi d'estivazione, OCEst)
del ...
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3, 168 e 177 della legge del 29 aprile 19981
sull'agricoltura (LAgr),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione
1 I contributi d'estivazione sono versati per l'estivazione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (unità di bestiame grosso foraggio grezzo, UBGFG), ad eccezione dei bisonti e dei cervidi, in aziende d'estivazione, in aziende pastorizie e in aziende con pascoli comunitari.
2 Per l'estivazione in aziende all'estero non è versato alcun contributo.
Art. 2 Diritto ai contributi
Hanno diritto ai contributi:
a. i gestori di aziende d'estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari con domicilio di diritto civile o sede in Svizzera;
b. i Comuni e gli enti di diritto pubblico che gestiscono un'azienda d'estivazione, un'azienda pastorizia o un'azienda con pascoli comunitari a proprio rischio e pericolo.
Art. 3 Superfici non pascolabili
1
Le superfici seguenti non possono essere adibite a pascolo:
a. i boschi, escluse le forme boschive tradizionalmente adibite a pascolo, quali i pascoli boschivi o i boschi di larici poco declivi delle regioni centrali alpine che non esplicano una funzione protettiva e per i quali non vi è pericolo di erosione;
b. le superfici con composizioni botaniche sensibili e vegetazione pioniera su suoli semiaperti;
1 RS 910.1
2007-....