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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva

c. la superficie di pascolo si è sensibilmente ridotta segnatamente in seguito alla trasformazione naturale in bosco o sottobosco.

3 Se il carico rimane inferiore al 75 per cento del carico usuale per oltre tre anni, il Cantone determina un nuovo carico usuale tenendo conto della media degli ultimi tre anni e della condizione di una gestione sostenibile.

4 Il gestore può fare opposizione entro 30 giorni contro la riduzione del carico usuale ed esigere un riesame della decisione presentando un piano di gestione entro 12 mesi.

Sezione 3: Calcolo dei contributi

Art. 10 Contributi di estivazione

1 Il contributo d'estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta a:

a. per carico normale per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere:

– gregge permanentemente sorvegliato 330 franchi

– pascolo da rotazione 240 franchi

– altri pascoli 120 franchi

b. 330 franchi per carico normale per le altre UBGFG.

2 Per le vacche munte, le pecore lattifere e le capre lattifere estivate ininterrottamente da 56 a 91 giorni nella stessa azienda è versato un contributo supplementare. Esso è calcolato come segue: 300 franchi per capo di UBG effettivamente estivato; 330 franchi per capo di CN effettivamente estivato.

Art. 11 Riduzione dei contributi in caso di differenze rispetto al carico usua-

le

1 I contributi sono ridotti del 25 per cento se il carico supera il carico usuale del 10- 15 per cento, almeno però di due carichi normali.

2 Non sono versati contributi se il carico supera il carico usuale di oltre il 15 per cento, almeno però di 3 carichi normali.

3 Se il carico è inferiore di oltre il 25 per cento al carico usuale, i contributi d'estivazione sono calcolati secondo la densità effettiva di animali.

Sezione 4: Esigenze poste alla gestione

Art. 12 Principio

1 Le aziende d'estivazione, le aziende pastorizie e le aziende con pascoli comunitari devono essere gestite in modo razionale e rispettoso dell'ambiente.

2 Qualora un piano di gestione contenga eventualmente condizioni e requisiti più estesi, fanno stato questi ultimi.