Progetto

Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 66Fedlex · Progetto

Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva

Art. 7 Determinazione del carico usuale

1 Il Cantone stabilisce il carico usuale per ogni azienda d'estivazione, per ogni azienda pastorizia o azienda con pascoli comunitari per:

a. ovini, eccetto le pecore lattifere;

b. le altre UBGFG.

2 Nella determinazione del carico usuale per ovini, eccettuate le pecore lattifere, non può essere superata la densità di animali per ogni ettaro di superficie netta di pascolo di cui nell'allegato 1.

3 È considerata superficie netta di pascolo la superficie totale coperta di piante foraggere di proprietà dell'azienda, presa in affitto o sfruttata in base a un contratto scritto, dedotte le superfici non pascolabili e le superfici improduttive (rocce, fasce detritiche, corsi d'acqua, ecc.).

4 Se vi è un piano di gestione secondo l'articolo 5, nella determinazione del carico usuale il Cantone si basa sulle densità di animali ivi contenute.

5 Nel caso di aziende d'estivazione, pastorizie o con pascoli comunitari che avviano l'attività di estivazione, il Cantone determina provvisoriamente il carico usuale basandosi sull'effettivo di animali effettivamente estivato. Dopo tre anni, stabilirà il carico usuale in modo definitivo tenendo conto del carico medio di animali durante i tre anni corrispondenti e della condizione di una gestione sostenibile.

Art. 8 Limitazioni

1 Per la determinazione del carico usuale si considera una durata di estivazione di 180 giorni al massimo.

2 Se la superficie netta di pascolo è inferiore a 50 are per UBGFG, il carico usuale è corrispondentemente ridotto.

Art. 9 Adeguamento del carico usuale

1 Il Cantone adegua il carico usuale di un'azienda d'estivazione, di un'azienda pastorizia o di un'azienda con pascoli comunitari, se:

a. il richiedente presenta un piano di gestione che consente una densità superiore di animali;

b. è previsto un cambiamento della proporzione tra ovini e altri animali;

c. mutazioni di superfici lo esigono.

2 Il Cantone riduce il carico usuale di un'azienda d'estivazione, di un'azienda pastorizia o di un'azienda con pascoli comunitari tenendo conto dei pareri dei servizi cantonali specializzati, segnatamente del servizio della protezione della natura, se:

a. il carico non superiore al carico usuale ha comunque provocato danni ecologici;

b. gli oneri cantonali previsti nell'articolo 19 non hanno permesso di risanare i danni ecologici;