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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva

b. è autorizzato l'impiego di reti in materiale sintetico soltanto per la recinzione dei rifugi per la notte nonché, su terreni difficili o in caso di carico elevato di animali, quale supporto della gestione del pascolo durante il periodo di permanenza consentito. Dopo ogni avvicendamento, le reti in materiale sintetico devono essere smantellate. Qualora l'impiego di reti in materiale sintetico provochi problemi agli animali selvatici, il Cantone può emanare disposizioni relative alla recinzione e, all'occorrenza, al suo impiego attorno ai rifugi per la notte.

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I Cantoni possono rinunciare alla limitazione della durata di pascolo di cui al capoverso 2 lettera d per pascoli circoscritti, situati ad altitudine elevata e caricati dopo il 1° agosto, se sono adempiute le altre esigenze.

Art. 5 Piano di gestione

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Il piano di gestione deve indicare:

a. le superfici pascolabili e le superfici non pascolabili;

b. le fitocenosi esistenti e la rispettiva valutazione;

c. la superficie di pascolo netta;

d. il potenziale di resa stimato;

e. l'idoneità delle superfici allo sfruttamento con diverse categorie di animali. 2

Il piano di gestione stabilisce:

a. quali animali possono pascolare su quali superfici;

b. le cifre relative al carico e alla durata dell'estivazione;

c. il sistema di pascolo;

d. la ripartizione dei concimi prodotti sull'alpe;

e. un'eventuale concimazione complementare;

f. un eventuale apporto di foraggio grezzo o concentrato;

g. un eventuale piano di risanamento per la lotta contro le piante problematiche;

h. eventuali provvedimenti atti a prevenire la trasformazione naturale in bosco o sottobosco;

i. eventuali registrazioni sul carico, la concimazione, l'apporto di foraggi e la lotta contro le piante problematiche.

3 Il piano di gestione deve essere allestito da specialisti indipendenti dal gestore.

Sezione 2: Carico usuale

Art. 6 Carico usuale e carico normale

1 Il carico usuale è la densità di animali corrispondente a uno sfruttamento sostenibile convertito in carichi normali (CN).

2 Un carico normale corrisponde all'estivazione di una UBGFG durante 100 giorni.