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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva

Allegato 2 (art. 25)

Riduzione dei contributi

1 Indicazioni non veritiere

In caso di indicazioni non veritiere concernenti gli animali, le superfici o la durata del pascolo, i contributi sono ridotti come segue:

1.1 Animali

Differenza Riduzione

0 - 5 per cento, al massimo 1 UBG nessuna riduzione

5 - 20 per cento o oltre 1 UBG, ma non riduzione dei contributi del 20 per cento, oltre 4 UBG al massimo 3'000 franchi

oltre il 20 per cento o oltre 4 UBG, riduzione dei contributi del 50 per cento, nonché in caso di recidiva al massimo 6'000 franchi

1.2 Superfici

Differenza Riduzione

0 - 5 per cento; al massimo 1 ettaro nessuna riduzione

0 - 10 per cento, se la misurazione non è

stata aggiornata

5 - 20 per cento; al massimo 2 ettari riduzione dei contributi del 20 per cento, 10 - 30 per cento, se la misurazione non è al massimo 3'000 franchi

stata aggiornata

oltre il 20 per cento o oltre 2 ettari, riduzione dei contributi del 50 per cento, nonché in caso di recidiva al massimo 6'000 franchi

oltre il 30 per cento, se la misurazione

non è stata aggiornata

1.3 Durata del pascolo

Differenza Riduzione

fino a 3 giorni nessuna riduzione

4 - 6 giorni riduzione dei contributi del 20 per cento,

al massimo 3'000 franchi

oltre 6 giorni, nonché in caso di recidiva riduzione dei contributi del 50 per cento,

al massimo 6'000 franchi

Per recidiva s'intende un'infrazione o una lacuna ripetuta sull'arco di quattro anni.