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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sui contributi d'estivazione Indagine conoscitiva
h. avvio dello sfruttamento quale superficie d'estivazione nell'ambito di un raggruppamento di alpeggi o di fondi.
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Il gestore deve comunicare per scritto all'autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Art. 27 Notifica delle decisioni
Il Cantone notifica le sue decisioni su ricorso all'Ufficio federale. Le decisioni relative alla concessione di contributi sono notificate unicamente su domanda.
Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 28 Esecuzione
1 L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza per quanto questo compito non incomba ai Cantoni.
2 L'Ufficio federale sorveglia l'esecuzione nei Cantoni.
Art. 29 Diritto previgente: abrogazione
L'ordinanza del 29 marzo 20009 concernente i contributi d'estivazione è abrogata.
Art. 30 Modifica del diritto vigente
L'ordinanza dell'8 novembre 200610 concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 111
1 I prodotti che recano la designazione «alpe» depono adempiere le esigenze di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere g, h e i dell'ordinanza del ... 12 concernente i
contributi d'estivazione.
Art. 31 Disposizioni transitorie
1 I Cantoni allestiscono, per l'anno di contribuzione 2009, un rapporto sulle loro attività di controllo e sulle sanzioni che hanno deciso conformemente all'articolo 15 capoverso 4 dell'ordinanza del 29 marzo 200013 sui contributi d'estivazione.
9 RS 910.133; RU 2000 1105; 2002 1140, 2005 2695
10 RS 910.19
15 RS 910.19
12 RS ...
13 RS 910.133 RU 2000 1105, 2002 1140, 2005 2695