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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine

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Progetto dell'UFAG del 29 giugno 2007

Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell’interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell’agricoltura (Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero,

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I

L’ordinanza del 4 aprile 20011 sulla qualità ecologica è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. f-h

1 Sono versati contributi per le seguenti superfici di compensazione ecologica che, conformemente all’articolo 40 OPD2 e al numero 3.1 dell’allegato OPD, rispondono alle esigenze del Cantone in materia di qualità biologica:

f. pascoli estensivi;

g. pascoli boschivi (pascoli alberati, selve);

h. vigneti con biodiversità naturale.

Art. 6 cpv. 1, 1bis e 1 ter

1

Chi fa domanda di contributi per la qualità ecologica deve impegnarsi, per un periodo di almeno sei anni dopo l’approvazione dei contributi da parte del Cantone, a gestire le superfici in modo conforme alle esigenze di cui agli articoli 3 e 4. Ulteriori periodi obbligatori durano pure sei anni.

1bis

Qualora il progetto di interconnessione regionale termini prima del sesto anno del periodo obbligatorio riferito alla superficie, l’obbligo di gestione e di pagamento dei contributi conformemente all’articolo 4 decade.

Art. 7

1 L’entità degli aiuti finanziari della Confederazione destinati ai contributi per la qualità ecologica versati dai Cantoni ammonta all’80 per cento al massimo dei contributi computabili.

1 RS 910.14

2 RS 910.13

2007–.....