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Consultazione 2006/74: Disposizioni d'esecuzione concernenti la legge sull'agricoltura (Politica agricola 2011) · 320 pagine
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Ordinanza sulla qualità ecologica Indagine conoscitiva
delle strutture. Dev’essere stimata la percentuale di superficie della particella che soddisfa le condizioni di qualità.
3 Siepi, boschetti campestri e rivieraschi
3.1 Esigenze minime in materia di qualità
a. La larghezza delle siepi o dei boschetti campestri o rivieraschi è di almeno 2
m, esclusa la fascia inerbita.
b. Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano solo alberi e arbusti
indigeni.
c. Le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi hanno in media almeno 5
specie di arbusti o di alberi per 10 m lineari.
d. Almeno il 20 per cento della fascia di arbusti è composta di arbusti spinosi,
oppure le siepi o i boschetti campestri o rivieraschi presentano almeno un albero caratteristico del paesaggio ogni 30 m lineari. La circonferenza del fusto a 1,5 m di altezza dev’essere di almeno 170 cm.
3.2 Prescrizioni relative alla gestione
a. Ogni 5–8 anni, il 20–40 per cento degli arbusti vengono curati in modo
selettivo per settori oppure, in caso di specie a crescita rapida, recisi al piede.
b. La fascia inerbita può essere utilizzata al massimo una volta all’anno. La
prima metà di tale fascia può essere utilizzata al più presto alle date stabilite nell’articolo 45 capoversi 2 o 3 OPD3. La seconda metà può essere utilizzata al più presto 6 settimane dopo l’utilizzazione della prima metà.
4 Alberi da frutto ad alto fusto nei campi
4.1 Esigenze minime in materia di qualità
a. La superficie minima del frutteto è di almeno 20 are e contiene almeno 20
alberi da frutto ad alto fusto nei campi.
b. La densità varia da un minimo di 30 a un massimo di 120 alberi da frutto ad
alto fusto nei campi per ettaro. La distanza fra gli alberi è di almeno 30 m.
c. Il frutteto ad alto fusto dev’essere combinato localmente con un’altra
superficie di compensazione ecologica (superficie computabile) situata nell’area sottostante oppure ad una distanza di almeno 50 m. Per quanto non sia stato concordato altrimenti con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerate superfici computabili per i frutteti:
- i prati sfruttati in modo estensivo;