Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2006/79: Modifica dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) · 4 pagine

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Proposte di modifica (rappresentazione sinottica) con spiegazioni / OETV Documento 1

Evidenziazione

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 69 cpv. 2 Art. 69 cpv. 2 Iscrizioni e dipinti Iscrizioni e dipinti

2 Gli autoveicoli e i loro rimorchi, eccettuati i veicoli 2 Gli autoveicoli e i loro rimorchi, eccettuati i veicoli

della classe M1 fino a 3,50 t possono recare strisce della classe M1 fino a 3,50 t possono recare strisce catarifrangenti gialle, rosse o bianche visibili di die- catarifrangenti gialle, rosse o bianche visibili di dietro tro e strisce catarifrangenti gialle o bianche visibili e strisce catarifrangenti gialle o bianche visibili sui sui fianchi per evidenziare i propri profili conforme- fianchi per evidenziare i propri profili conformemente mente al regolamento ECE n. 104. al regolamento ECE n. 104. I veicoli delle classi N2

con un peso totale di oltre 7,50 t e N3 (eccettuati i trattori a sella), come anche O3 e O4, aventi una

larghezza superiore a 2,10 m verso la parte posteriore o una lunghezza superiore a 6,00 m lateralmente, devono essere contrassegnati con-

formemente al regolamento ECE n. 104. --- Art. 222k (nuovo) Disposizioni transitorie concernenti le modifiche del jj mm 200X --- X Ai veicoli messi in circolazione per la prima

volta del 1° gennaio 2010, si applica il diritto pre-

vigente relativamente all’articolo 69 capoverso 2 concernente i profili. Spiegazioni:

Con questo adeguamento si attua la modifica del regolamento ECE n. 48. Esso è determinante anche negli Stati dell’Ue per l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa. La disposizione sostiene inoltre il provvedimento 209 del programma Via sicura.