Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 4 pagine

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Dipartimento federale dell'interno DFI

Disegno giugno 07

Pacchetto 2 Attuazione della revisione della LAVS del 23 giugno 2006 (Nuovo numero d’assicurato dell’AVS)

Commento all’ordinanza sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato al di fuori dell’AVS

1 Contesto1

2 Commenti alle singole disposizioni2

2.1 Sezione 1: Disposizioni generali ...............................................................................................2 2.2 Sezione 2: Specifiche tecniche .................................................................................................2 2.3 Sezione 3: Misure per l’utilizzazione del numero d’assicurato corretto ....................................2 2.3.1 Articolo 5 – registrazione sulla base di fonti sicure...................................................................2 2.3.2 Articolo 6 – Verifica ...................................................................................................................3 2.4 Sezione 4 – Misure per prevenire l’utilizzazione abusiva del numero d’assicurato..................4 2.4.1 Articolo 7 – Principi ...................................................................................................................4 2.4.2 Articolo 8 – Trasmissione di dati attraverso reti pubbliche .......................................................4 2.4.3 Articolo 9 – Utilizzazione e comunicazione...............................................................................4

3 Allegati 1 e 24

3.1 Allegato 2 numero 5..................................................................................................................4

1 Contesto

Il 23 giugno 2006, il Parlamento ha approvato una revisione della LAVS (nuovo numero d’assicurato dell’AVS)1. La legge dovrebbe entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2008. La revisione non concerne soltanto l’AVS, ma anche l’utilizzazione del nuovo numero d’assicurato da parte di terzi, stabilendo chi siano questi ultimi ed esigendo da essi, con il nuovo articolo 50g capoverso 2 lettera a

LAVS, di “adottare misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione del numero d’assicurato corretto e la protezione contro la sua utilizzazione abusiva”. Il capoverso 3 dell’articolo 50g della legge incarica il Dipartimento federale dell’interno di stabilire i requisiti minimi di queste misure, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze. Questi requisiti minimi vanno stabiliti in un’ordinanza separata.

1FF 2006 5307