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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 7 pagine

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Ordinanza sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS

del xxxxx Disegno giugno 2007

Il Dipartimento federale dell’interno

visto l’articolo 50g capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19461 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),

d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha lo scopo di assicurare che i servizi e le istituzioni legittimati ad utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato adottino misure tecniche ed organizzative sufficienti a

a. garantire l’utilizzazione del numero d’assicurato corretto e

b. impedire l’utilizzazione abusiva del numero d’assicurato.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica a tutti i servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato conformemente agli articoli 50d e 50e LAVS.

Sezione 2: Specifiche tecniche

Art. 3 Memorizzazione del numero d’assicurato

All’interno di una banca dati, il numero d’assicurato va memorizzato in un solo luogo.

1 RS 831.10