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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 7 pagine
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Ordinanza sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS
del xxxxx Disegno giugno 2007
Il Dipartimento federale dell’interno
visto l’articolo 50g capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19461 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS),
d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente ordinanza ha lo scopo di assicurare che i servizi e le istituzioni legittimati ad utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato adottino misure tecniche ed organizzative sufficienti a
a. garantire l’utilizzazione del numero d’assicurato corretto e
b. impedire l’utilizzazione abusiva del numero d’assicurato.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica a tutti i servizi e le istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d’assicurato conformemente agli articoli 50d e 50e LAVS.
Sezione 2: Specifiche tecniche
Art. 3 Memorizzazione del numero d’assicurato
All’interno di una banca dati, il numero d’assicurato va memorizzato in un solo luogo.