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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 7 pagine

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Ordinanza Disegno giugno 2007 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L'ordinanza del 31 ottobre 19471 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 50d cpv. 2

2Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna ad ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali.

Art. 50f cpv. 2

2Se l’altro coniuge rinuncia a partecipare alla procedura o se la comunicazione non gli può essere trasmessa, segnatamente perché il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un compendio dei suoi conti individuali.

Art. 68 cpv. 1

1Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.

Titolo prima dell'art. 133

H. Numero d'assicurato

I. Caratteristiche e assegnazione

Art. 133 Numero d’assicurato

Il numero d'assicurato ha 13 cifre. Esso si compone di:

a. un codice nazionale a tre cifre per la Svizzera (756);

1 RS 831.101

2006–3212