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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 7 pagine
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Ordinanza Disegno giugno 2007 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L'ordinanza del 31 ottobre 19471 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 50d cpv. 2
2Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna ad ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali.
Art. 50f cpv. 2
2Se l’altro coniuge rinuncia a partecipare alla procedura o se la comunicazione non gli può essere trasmessa, segnatamente perché il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un compendio dei suoi conti individuali.
Art. 68 cpv. 1
1Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.
Titolo prima dell'art. 133
H. Numero d'assicurato
I. Caratteristiche e assegnazione
Art. 133 Numero d’assicurato
Il numero d'assicurato ha 13 cifre. Esso si compone di:
a. un codice nazionale a tre cifre per la Svizzera (756);
1 RS 831.101
2006–3212