Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 4 pagine

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2 Commenti alle singole disposizioni

2.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Gli articoli 1 e 2 chiariscono gli scopi del nuovo atto normativo e ne definiscono il campo

d’applicazione. Sul piano del contenuto, i due articoli si attengono strettamente al mandato del legislatore:

• l’articolo 1 limita il contenuto dell’ordinanza a disposizioni volte a garantire l’utilizzazione del numero d’assicurato corretto e ad evitare l’utilizzazione abusiva del numero;

• nell’articolo 2 è precisato il campo d’applicazione: conformemente al sistema della legge sovraordinata, l’ordinanza è applicabile unicamente ai terzi che utilizzano il numero al di fuori dell’AVS e non nell’ambito dell’AVS stessa. Occorre dunque rilevare che i datori di lavoro, in quanto organi dell’AVS, non rientrano nel campo d’applicazione dell’ordinanza.

2.2 Sezione 2: Specifiche tecniche

La sezione 2 contiene le specifiche tecniche per le collezioni di dati elettroniche. All’interno di una banca dati, il numero d’assicurato va memorizzato in un solo luogo (art. 3), poiché non vi devono essere dubbi su dove apportare eventuali correzioni. Nel caso di sistemi che prevedono la registrazione manuale del numero d’assicurato, l’articolo 4 esige inoltre l’installazione di un programma di verifica del numero di controllo, al fine di impedire sviste nell’immissione dei dati. L’installazione di un programma di verifica va ugualmente prevista nel caso dell’immissione di dati mediante codici a barre, poiché anche questi ultimi, a seconda della loro origine, possono provocare registrazioni errate. Per maggiori dettagli sulla verifica del numero di controllo si rimanda all’Allegato 1.

Sul piano pratico, le misure richieste nella sezione 2 dovrebbero essere facilmente attuabili attraverso l’impiego dei programmi diffusi sul mercato.

2.3 Sezione 3: Misure per l’utilizzazione del numero d’assicurato corretto

Viste le basi legali su cui si fondano altre assicurazioni sociali e vari settori d’attività

dell’amministrazione, c’è da attendersi che il numero d’assicurato AVS sarà utilizzato sistematicament- e da diversi utenti. Più il numero di terzi utenti è elevato e più sono intensi gli scambi di dati in cui numero d’assicurato AVS costituisce il principale criterio di identificazione, più è importante che il numero utilizzato sia corretto. Bisogna però fare una distinzione: l’utilizzazione di numeri errati

all’interno di un sistema amministrativo chiuso o di piccole collezioni di dati non provoca i medesimi effetti che all'interno di sistemi con ampie collezioni di dati o con una forte influenza verso l'esterno. L’ordinanza tiene conto della diversità dei rischi, differenziando le disposizioni sia per quanto riguarda i requisiti minimi per la registrazione del numero d’assicurato che per quanto concerne la verifica del medesimo.

2.3.1 Articolo 5 – registrazione sulla base di fonti sicure

Articolo 5 capoverso 1

Il primo periodo della disposizione, che si riferisce unicamente al primo e completo aggiornamento di collezioni di dati elettroniche mediante l’immissione del nuovo numero d’assicurato, esige che siano immessi unicamente numeri comunicati (e assegnati) dall’Ufficio centrale di compensazione. L’obbligo di basarsi sui numeri comunicati dall’UCC per l’aggiornamento completo dei dati sussiste unicamente per un ristretto numero di utenti, che costituiscono una fonte di rischio più grave poiché hanno una forte influenza verso l'esterno o gestiscono complessi di dati molto ampi. Tra questi troviamo, oltre agli assicuratori-malattie secondo la LAMal, i servizi che tengono i registri di cui all’articolo 2 della legge sull’armonizzazione dei registri (RS 431.02).

Questi utenti sono per la precisione:

o il registro informatizzato dello stato civile (Infostar) tenuto dai Cantoni e gestito dall’Ufficio federale di giustizia;