Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 4 pagine
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o il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) dell’Ufficio federale della migrazione;
Sia Infostar che il SIMIC collaborano con l’UCC nella procedura di assegnazione del numero. Vi è inoltre uno scambio di dati relativi a prestazioni (comunicazione di decessi mediante Infostar) o rimborsi di contributi (partenze dalla Svizzera) nell’ambito dell’AVS.
o Altri sistemi informatici del Dipartimento federale degli affari esteri, quali Ordipro e VERA (Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero ), nonché il registro d’immatricolazione delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero.
o i cataloghi elettorali cantonali e comunali utilizzati come base per le votazioni popolari federali e le elezioni del Consiglio nazionale. Dato che in questi cataloghi è registrata l’intera popolazione e vista la loro importanza fondamentale quali strumenti amministrativi dei poteri pubblici, è particolarmente importante che vi figurino i numeri d'assicurato corretti.
Il secondo periodo disciplina le “ulteriori registrazioni”, ossia le registrazioni effettuate nelle banche date degli assicuratori-malattie e dei summenzionati registri dopo il primo e completo aggiornamento e dunque nell’ambito dell'"ordinaria amministrazione" (p. es. quando una persona si affilia ad una cassa malati o si trasferisce in un nuovo Comune). In questi casi saranno applicabili i medesimi requisiti validi in generale per gli altri servizi ed istituzioni.
Capoversi 2-5
Conformemente al principio della responsabilità individuale, il capoverso 2 stabilisce che gli utenti possono registrare il numero d’assicurato in collezioni di dati elettroniche unicamente se la sua
correttezza è sufficientemente sicura (fermo restando che anche qui l'utente deve valutare le circostanze concrete). I capoversi 3 e 4 propongono invece agli utenti soluzioni pratiche per un
comportamento responsabile nella registrazione del numero d’assicurato. Qualora organizzi la
registrazione del numero d’assicurato conformemente a queste prescrizioni, l’utente può aver la certezza di rispettare i requisiti minimi. Sotto la propria responsabilità, secondo il capoverso 2, è tuttavia libero di trovare un’altra soluzione. Il capoverso 5 rende possibile la pubblicazione di fonti di dati raccomandate dall’UCC. Questo provvedimento facilità all’utente il compito di procurarsi informazioni mediante fonti di dati sicure.
2.3.2 Articolo 6 – Verifica
Per principio, soltanto i servizi e le istituzioni tenuti a procurarsi il numero d’assicurato presso l’UCC in occasione del primo e completo aggiornamento devono essere soggetti all’obbligo di verificare
periodicamente la correttezza dei numeri d’assicurato contenuti nelle proprie collezioni di dati. Le modifiche che intervengono costantemente dopo la conclusione di questo processo vanno apportate conformemente alle prescrizioni dell’articolo 5 capoversi 2-4. Esempio: dopo il primo aggiornamento, un assicuratore-malattie dispone di dati corretti. Se successivamente, a causa di cambiamenti
d’assicuratore, diventa necessario apportare modifiche alla collezione di dati, il numero d'assicurato dei nuovi affiliati può per esempio essere registrato sulla base della carta ancora valida del
precedente assicuratore (oltre che di una verifica dell’identità, p. es. mediante una copia della carta d’identità). Con il tempo, a causa delle frequenti modifiche, è probabile che le banche dati contengano un numero sempre maggiore di errori. Per correggere gli errori ed evitarne l’ulteriore diffusione, i servizi e le istituzioni che rappresentano una fonte di rischio più grave sono tenuti, conformemente al capoverso 1 dell’articolo 6, ad allineare periodicamente i propri dati a quelli dell’UCC.
Conformemente al capoverso 2, quest’obbligo varrà anche per servizi e istituzioni attualmente ancora sconosciuti, qualora vi sia il timore che utilizzino un numero tanto elevato di numeri errati da
pregiudicare l’esecuzione dell’AVS o l’attività di altri utenti. Per questa ragione il capoverso 2 autorizza l’UCC ad ordinare una verifica.