Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/92: Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico e Ordinanza sulla determinazione delle zone di rilancio economico · 4 pagine
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Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico
Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico Introduzione
Il 23 giugno 2006, il Parlamento ha approvato la proroga della legge federale del 6 ottobre 1995 in favore delle zone di rilancio economico (LF Bonny)1 fino all’entrata in vigore della legge federale sulla politica regionale (LF Politica regionale)2, ma non oltre il 31 dicembre 2008.
La LF Bonny e le relative ordinanze d'applicazione3 verranno quindi abrogate dopo l’entrata in vigore della LF Politica regionale. Le fideiussioni verranno soppresse, mentre gli aiuti finanziari sovraziendali saranno parte integrante dei programmi pluriennali dei Cantoni. Le agevolazioni fiscali saranno confermate in applicazione dell' articolo 12 (sgravi fiscali) della LF Politica regionale.
Durante le sue deliberazioni il Parlamento non ha proposto modifiche importanti. Di conseguenza la prassi attuale può essere in gran parte mantenuta. L'ordinanza del 10 giugno 1996 sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economico è servita quale base alla nuova ordinanza d'applicazione e i suoi principali elementi sono stati ripresi.
L'ordinanza del 12 giugno 2002 sulla determinazione delle zone di rilancio economico, rispettivamente della LF Politica regionale dal 1° gennaio prossimo, sono pure oggetto di una revisione. Il progetto di ordinanza del DFE, la cui entrata in vigore è prevista nel corso dell’autunno 2007 indipendentemente dall’entrata in vigore della NPR, fa parte della presente indagine conoscitiva.
Commento alle singole disposizioni
Articolo 1
L’articolo 1 precisa le condizioni richieste per poter considerare una zona in fase di rilancio economico. Esse restano immutate rispetto all’ordinanza attualmente in vigore.
Articolo 2
L’articolo 12 capoverso 3 della legge federale sulla politica regionale attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire mediante ordinanza le zone che possono beneficiare di uno sgravio fiscale. In seguito alle discussioni svoltesi alle Camere federali, questa disposizione è stata completata per menzionare espressamente la partecipazione dei Cantoni al processo di delimitazione. Si tratta comunque di un’aggiunta formale, poiché in pratica tale delimitazione è sempre stata effettuata in stretta collaborazione con i Cantoni.
Concretamente proponiamo di non modificare la prassi attuale, secondo cui il Consiglio federale delega il compito di definire le zone beneficiarie degli sgravi fiscali al Dipartimento federale dell’economia (DFE). Il DFE elabora quindi una proposta di delimitazione che attribuisce un’importanza notevole ai fattori strutturali definiti nella legge in
questione. Tale proposta di delimitazione viene inviata ai Cantoni nell’ambito dell’indagine conoscitiva
1RS 951.93
2RS 901.0
3Ordinanza del 10 giugno 1996 (stato 7 novembre 2006) sull’aiuto in favore delle zone di rilancio economico (RS 951.931) e l'ordinanza del 12 giugno 2002 (stato 2 luglio 2002) sulla determinazione delle zone di rilancio economico (RS 951.931.1).
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