Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/92: Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico e Ordinanza sulla determinazione delle zone di rilancio economico · 4 pagine
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Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico
contemporaneamente alla presente ordinanza. Il DFE tiene conto delle prese di posizione dei Cantoni per emanare la delimitazione definitiva.
Articolo 3
L’articolo 3 stabilisce le principali condizioni inerenti alla concessione di un’agevolazione fiscale.
I capoversi 1 e 2 precisano il campo d’applicazione materiale. Essi si basano essenzialmente sulla formulazione degli articoli 3 e 4 dell’ordinanza attuale. In tal modo i beneficiari dell’aiuto restano le imprese industriali e le imprese di prestazione di servizi affini alla produzione industriale nella misura in cui i loro progetti permettono di creare nuovi impieghi o di mantenere gli impieghi esistenti adeguandoli alle nuove esigenze. Oltre alla condizione inerente all’impiego, gli altri criteri che occorre valutare sono il carattere innovativo, il valore aggiunto elevato, gli sbocchi di mercato che superano i limiti della regione e la creazione di un numero significativo di impieghi. Questi criteri supplementari vengono ormai applicati sia alle imprese industriali che alle imprese di prestazione di servizi affini alla produzione.
Il capoverso 4 riprende le disposizioni particolari dell'articolo 4a capoverso 2 dell'ordinanza attuale, che disciplina le domande provenienti dalle imprese di prestazione di servizi affini alla produzione.
Il capoverso 3 precisa le modalità relative alla concessione delle agevolazioni fiscali. Esse si trovano attualmente all’articolo 6 capoverso 2 della legge federale in favore delle zone di rilancio economico. Ci è sembrato importante precisare questi punti nella nuova ordinanza, dal momento che la legge federale sulla politica regionale vi fa riferimento in modo molto vago all’articolo 12 capoverso 1.
Il capoverso 5 è nuovo. Esso risponde alla volontà del Parlamento di lottare ulteriormente contro gli sviluppi incontrollati e gli abusi in materia di sgravi fiscali (cfr. art. 12, cpv. 2, lett. C della legge federale sulla politica regionale). Per evitare che questa disposizione diventi eccessivamente vincolante e nuoccia all’attrattiva della piazza economica svizzera, il Parlamento ha quindi rinunciato a costringere i Cantoni a prevedere una disposizione di rimborso più restrittiva che si prolungherebbe al di là del periodo che è oggetto dell’agevolazione fiscale.
La Confederazione, da parte sua, ha già adottato da alcuni anni determinati provvedimenti a livello dell’applicazione per rafforzare il controllo delle agevolazioni fiscali accordate. In tal modo le decisioni di concedere uno sgravio per una durata di 10 anni vengono generalmente suddivise in due periodi di 5 anni l’una. La proroga dell’agevolazione fiscale oltre ai primi cinque anni è connessa ad alcune condizioni concernenti la creazione di impieghi e/o l’attuazione di investimenti. D’altro lato le decisioni federali contengono anche una clausola generale che permette un intervento in caso di abusi. Essa stipula che "se l’impresa richiedente viene interamente o parzialmente liquidata durante il periodo dell'agevolazione fiscale, se i progetti in materia di impieghi non sono stati realizzati o se i loro risultati sono nettamente inferiori agli obiettivi fissati, l'agevolazione fiscale può essere interamente o parzialmente revocata con effetto retroattivo. In tal caso la Confederazione coordina il suo modo di procedere con il Cantone”. Nella misura del possibile, quindi, la Confederazione allinea il proprio intervento alla decisione cantonale. Con l’entrata in vigore dell'articolo 3 capoverso 5 questo coordinamento sarà facilitato, dal momento che tutti i Cantoni dovranno sistematicamente prevedere una tale clausola di rimborso nelle loro decisioni.
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