Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 138Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 57 Disposizioni transitorie
1 La Confederazione, a titolo di successore universale, con la proprietà riprende tutti gli impegni cantonali connessi alla costruzione, alla sistemazione e alla manutenzione delle strade nazionali ed è segnatamente autorizzata a far valere le pretese derivanti da contratti d’opera e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.
2 Nel quadro dei progetti di sistemazione e di manutenzione che sono in corso sulle strade nazionali esistenti (art. 62a cpv. 7 LSN) l’Ufficio federale stabilisce i lavori che i Cantoni eseguono secondo la procedura previgente. In questi casi la Confederazione si assume gli impegni connessi con i lavori di sistemazione e manutenzione soltanto al termine dei lavori.
3 Non sono trasferiti i fondi e le opere quali superfici residue e centri di manutenzione che non saranno più utilizzati per l’esercizio, la manutenzione e la sistemazione futura delle strade nazionali e che i Cantoni desiderano conservare.
4 Parimenti non sono trasferiti i fondi e le opere quali i centri d’intervento della polizia di cui i Cantoni necessitano per l’adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali.
5 Se sono ancora in corso operazioni d’acquisto fondiario concernenti le strade nazionali già aperte al traffico al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, la proprietà sarà trasferita soltanto dopo regolamento delle procedure.
6 In caso di domande d’approvazione dei piani in sospeso nel quadro di progetti di costruzione o di sistemazione, il Cantone rimane competente fino al termine delle procedure.
Art. 58 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
... In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7RU 1996 250
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