Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 134Fedlex · Rapporto esplicativo
b. le commesse per le forniture e i servizi a partire da 248 950 franchi.
3 Le altre commesse possono essere aggiudicate mediante trattative private.
4 L’offerta più conveniente dal profilo economico ottiene l’appalto.
Art. 39 Diritto applicabile
Per il resto è applicabile il diritto cantonale.
Art. 40 Approvazione dell’Ufficio federale
1 Prima dell’aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all’approvazione dell’Ufficio federale le seguenti commesse:
a. le prestazioni edili, a partire da 2 milioni di franchi;
b. le forniture e i servizi, a partire da 248 950 franchi.
2 L’Ufficio federale decide dell’approvazione entro un mese.
3 Le altre commesse devono essere rese note all’Ufficio federale prima dell’inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.
Sezione 4: Esecuzione
Art. 41 Inizio e svolgimento dei lavori
1 I lavori di costruzione non possono iniziare prima che l’Ufficio federale abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e l’appalto.
2 I Cantoni informano periodicamente l’Ufficio federale sullo stato dei lavori. Esso può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.
3 I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l’apertura alla circolazione del tratto interessato.
Art. 42 Sorpasso del preventivo
1 Occorre il consenso dell’Ufficio federale per le modifiche del progetto dettagliato, rilevanti dal profilo tecnico, che si rendono necessarie prima o durante la costruzione, oppure per le modifiche che provocano una spesa supplementare superiore a 500 000 franchi. Ciò vale anche quando si prevedono notevoli sorpassi del preventivo.
2 Il consenso dell’Ufficio federale va ottenuto per tempo prima dell’inizio dei lavori.
3 Il cambiamento dei piani o il superamento del preventivo devono essere annunciati all’Ufficio federale prima dell’inizio dei lavori.
Art. 43 Conto finale e piani conformi ai lavori eseguiti
I Cantoni devono presentare all’Ufficio federale un conto finale per ogni opera costruita. Entro due anni dall’entrata in servizio provvedono alla stesura dei docu-
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