Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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menti conformi ai lavori eseguiti (piani, dati elettronici) di tutte le opere e le installazioni tecniche.

Art. 44 Documentazione

Per tutte le opere e le installazioni tecniche al momento del collaudo devono essere presentati i documenti pertinenti per l’esercizio, la sorveglianza e la manutenzione. Questi vanno trasmessi all’Ufficio federale.

Sezione 5: Trasferimento della proprietà

Art. 45

1 Il Dipartimento determina i fondi e designa i diritti reali limitati, le convenzioni di diritto pubblico e gli accordi obbligatori, nonché le decisioni che sono trasferiti alla Confederazione. L’Ufficio federale può rettificare tali assegnazioni mediante decisione formale entro 15 anni dall’apertura alla circolazione del tratto.

2 I Cantoni rimangono competenti, dopo l’apertura alla circolazione del tratto, per regolare le operazioni di acquisti fondiari non ancora concluse.

3 Con la conclusione del progetto, gli impegni vincolati alla costruzione sono trasferiti alla Confederazione a titolo di successore universale. Ciò avviene non appena terminato il collaudo dell’opera senza constatazione di importanti manchevolezze. La Confederazione è autorizzata a far valere pretese da contratti d’opera e mandati assegnati a imprese, ingegneri e architetti.

Capitolo 4: Manutenzione delle strade nazionali

Art. 46

1 L’Ufficio federale provvede a una manutenzione economica e adeguata dal punto di vista tecnico e verifica periodicamente lo stato delle strade.

2 Pianifica le misure di manutenzione a lungo termine. Le misure devono essere coordinate in modo che sia garantita l’efficienza delle strade nazionali e che il numero dei cantieri su una sezione sia tenuto possibilmente basso.

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