Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 182Fedlex · Rapporto esplicativo

nali e l’importo dei sussidi versati (art. 66 cpv. 6 LAMal). In base a questa disposizione, il Consiglio federale autorizza i Cantoni che chiedono il massimo dei sussidi federali a riportare all’anno seguente le differenze tra i sussidi richiesti e quelli effettivamente versati. Può essere riportato al massimo il 10 per cento dei sussidi richiesti (attuale art. 7a7).

La modifica della LAMal nell’ambito della NPC porta all’abrogazione dell’articolo 66 capoverso 6 LAMal che non è sostituito. Come menzionato al art. 4, il sussidio federale va d’ora innanzi versato integralmente durante l'anno corrente. Non sono più previsti riporti di differenze. I Cantoni devono comunque poter ancora riportare al primo anno che segue l’entrata in vigore della NPC i sussidi secondo il diritto previgente. Il riporto è ammissibile soltanto nel rispetto delle condizioni prescritte dal diritto previgente. Eventuali differenze vanno pagate nel 2008 insieme al rimanente sussidio federale per il 2007, al più tardi tre mesi dopo il conteggio finale per il 2007.

Art. 11 Entrata in vigore

Gli adeguamenti della ORPM entrano in vigore il 1° gennaio 2008 insieme alla modifica della LAMal e alle altre modifiche di atti normativi connessi con la NPC.

7 Versione del 12 aprile 1995, RU 1995 1377

6 Page 182 of 243