Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 180Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 3 Ripartizione ai Cantoni

Capoversi 1-4: vi è una novità nella determinazione delle quote dei singoli Cantoni unicamente in base alla loro popolazione (art. 66 cpv. 2 LAMal nella versione del 6 ottobre 2006). La capacità finanziaria dei Cantoni non è più considerata. La quota di un Cantone è calcolata in base alla percentuale rappresentata dalla sua popolazione residente rispetto alla popolazione residente dell’intera Svizzera. A tal fine, nel calcolo sono aggiunti alla popolazione residente i frontalieri assicurati e i membri delle loro famiglie.

La tabella in allegato mostra quali sussidi federali sono stati versati in media ai singoli Cantoni negli anni 2004/2005 e quali, negli stessi anni, lo sarebbero stati in applicazione delle nuove disposizioni.

Capoverso 5: finora l’UFSP pubblicava nel mese di aprile, in collaborazione con l’AFF, gli importi massimi e minimi dei sussidi federali, rispettivamente cantonali previsti per l’anno seguente.

D’ora innanzi il sussidio federale è calcolato in base al premio medio dell’anno del pagamento. Può così essere definito soltanto dopo l’approvazione dei premi che, di regola, ha luogo a inizio ottobre dell’anno di calcolo. Perciò, l’UFSP pubblicherà nel mese di ottobre la ripartizione ai Cantoni del sussidio federale per l’anno seguente.

Affinché i Cantoni possano stimare la loro quota di sussidi federali, se necessario l’UFSP mette a loro disposizione i dati di cui dispone già in primavera.

Art. 4 Versamento

Il versamento automatico e integrale delle quote dei diversi Cantoni al sussidio della Confederazione rappresenta una novità. Viene così a cadere la necessità per i Cantoni di presentare una domanda. Siccome, in applicazione della formula di cui all’articolo 2, il sussidio federale può essere determinato già nel corso dell’anno precedente, per versare l’importo definitivo non occorre più attendere il conteggio finale. Il sussidio federale è pertanto versato in tre rate durante l’anno corrente.

I Cantoni devono investire l’intero sussidio federale per raggiungere gli obiettivi di politica sociale. Ciascun Cantone dovrà integrare il sussidio federale affinché sia garantita la riduzione individuale dei premi secondo la LAMal. Non è pertanto più previsto un riporto delle differenze.

Art. 5 Conteggio

Finora i Cantoni hanno conteggiato insieme i sussidi federali e cantonali. D’ora innanzi il sussidio federale diviene indipendente dal sussidio cantonale. Pertanto i Cantoni devono ora calcolare non soltanto la loro quota di sussidio federale ma anche il proprio sussidio cantonale. Soltanto sulla base di un calcolo completo l’UFSP può verificare se i Cantoni rispettano le direttive federali (art. 65 cpv. 1 e 1bis LAMal). Per il rimanente la presente disposizione corrisponde ampiamente all’attuale articolo 7.

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