Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 181Fedlex · Rapporto esplicativo
Art. 6 Controllo
Il controllo dell’impiego a norma di legge dei sussidi federali è disciplinato ai sensi dell’articolo 25 della Legge federale del 5 ottobre 19906 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu). Questa disposizione corrisponde ampiamente all’attuale articolo 8. È soltanto oggetto di lievi modifiche tecniche e linguistiche.
Art. 7 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi
Le regolamentazioni adottate in questa sede sono connesse con le fattispecie delle sanzioni previste nella legge sui sussidi (LSu). La LSu prevede che gli aiuti finanziari non siano versati unicamente se, nonostante diffida, il richiedente non adempie il suo compito (art. 28 cpv. 1 LSu). Qualora, malgrado la diffida, il richiedente adempia insufficientemente il suo compito, gli aiuti finanziari possono essere ridotti o ne può essere richiesta la restituzione solo parziale (art. 28 cpv. 2 LSu). Anche se i sussidi federali destinati alla riduzione dei premi vanno considerati come indennità e non come aiuti finanziari, rimangono determinanti tali disposizioni. Per questo motivo, se un conteggio è incompleto oppure le disposizioni sono disattese, può essere richiesta la restituzione parziale o la riduzione dei sussidi, che però non possono essere bloccati (art. 7 cpv. 2). Per il resto, questa disposizione corrisponde ampiamente all’attuale articolo 9.
Art. 8 Competenza
L’ordinanza vigente prevede che, se l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone ad un altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell’anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l’assicurato era domiciliato al 1° gennaio (art. 10 cpv. 1). Nell’ambito dell’interpretazione di questa disposizione occorre determinare se il Cantone secondo il cui ordinamento giuridico sussiste il diritto alla riduzione dei premi è pure tenuto di versare la riduzione. La risposta non può che essere affermativa, altrimenti un Cantone potrebbe essere obbligato a versare riduzioni previste dal diritto di un altro Cantone. Questa disposizione va pertanto completata affinché il Cantone nel quale l’assicurato era domiciliato il 1° gennaio sia competente anche per la riduzione del premio.
Art. 9 Abrogazione e modificazione del diritto vigente
Capoverso 1: siccome interamente riveduta l’ordinanza del 12 aprile 1995 è abrogata.
Capoverso 2: la revisione totale della presente ordinanza modifica i numeri dei suoi articoli. Occorre pertanto adeguare un rinvio contenuto nell’ordinanza del 3 luglio 2001 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE).
Art. 10 Disposizioni transitorie
Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale può autorizzare i Cantoni a riportare all’esercizio seguente le differenze annuali tra l’importo dei sussidi federali e canto-
6 RS 616.1
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