Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

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Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata

RU 2007

b. per le opere, il risarcimento avviene in funzione della partecipazione percentuale ai loro costi di costruzione. È determinante il valore venale dell’opera;

c. i fondi e le opere di cui i Cantoni necessitano per l’adempimento dei loro compiti sulle strade nazionali (art. 57 cpv. 4 dell’ordinanza sulle strade nazionali) rimangono di proprietà dei Cantoni senza indennizzo.

2 Se i fondi o le opere sono alienati nel termine di 15 anni, la Confederazione ha diritto ai proventi dalla vendita proporzionalmente alla sua partecipazione secondo il capoverso 1. Sono computati i risarcimenti conformemente al capoverso 1.

3 Se la Confederazione aliena fondi e opere ad essa attribuiti, i Cantoni sono risarciti in funzione della loro partecipazione alle spese d’acquisto e di costruzione. L’obbligo di risarcimento decade dopo 15 anni dal trasferimento della proprietà alla Confederazione.

4 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia agli edifici utilizzati in comune.

5 Se il risarcimento è controverso, l’Ufficio federale emana una decisione.

6 Il Dipartimento determina se e in quale misura i costi infrastrutturali che servono alla gestione e al controllo del traffico pesante attraverso le Alpi devono essere retroattivamente assunti dalla Confederazione.

Art. 30 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. Ordinanza del 9 novembre 19658 sulla costruzione e manutenzione delle strade nazionali;

2. Ordinanza dell’8 aprile 19879 sulle strade principali;

3. Ordinanza del 25 aprile 199010 sui contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale giusta l’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico;

4. Ordinanza del 6 novembre 199111 sulla separazione dei modi di traffico;

5. Ordinanza del 9 dicembre 198512 sulla ripartizione delle quote dell’imposta sugli oli minerali non direttamente vincolate alle opere.

8RU 1965 1007

9RU 1987 725

10RU 1990 695

11RU 1985 1967

12RU 1991 2404

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