Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/10: Ordinanze d'esecuzione NPC · 243 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 198Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata RU 2007

a. i contributi federali per il completamento della rete delle strade nazionali approvata;

b. i contributi federali per le strade principali;

c. altri contributi federali direttamente vincolati alle opere, attinti alla quota dell’imposta sugli oli minerali, per spese figuranti nel conto stradale, esclusi i contributi per infrastrutture di trasporto nelle città e negli agglomerati;

d. i contributi federali per Cantoni privi di strade nazionali.

Art. 27 Chiave di ripartizione ai Cantoni privi di strade nazionali

1 Sono Cantoni privi di strade nazionali Appenzello Esterno e Appenzello Interno.

2 I contributi ai Cantoni privi di strade nazionali sono ripartiti come segue:

a. 60 per cento, secondo la lunghezza delle strade dei Cantoni;

b. 40 per cento secondo gli oneri stradali dei Cantoni.

3 Alla determinazione della lunghezza e degli oneri stradali sono applicati gli articoli 25 e 26.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

1 Nella misura in cui non è disposto altrimenti, l’Ufficio federale provvede all’esecuzione della presente ordinanza d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.

2 Esso emana istruzioni segnatamente sui particolari del traffico dei pagamenti, della contabilità e dei bilanci nel quadro delle disposizioni sui servizi di cassa, pagamento e contabilità nell’amministrazione federale.

3 Esso amministra il fondo infrastrutturale.

4 Il Dipartimento disciplina i particolari per l’acquisto di terreno.

5 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e il Controllo federale delle finanze emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della vigilanza finanziaria e provvede al coordinamento dell’attività di controllo.

Art. 29 Disposizioni transitorie

1 Ai fondi e alle opere non trasferiti conformemente all’articolo 57 dell’ordinanza sulle strade nazionali si applica, riguardo all’indennizzo, il seguente disciplinamento:

a. per i fondi, la Confederazione è risarcita secondo l’entità della sua partecipazione all’acquisto;

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