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Consultazione 2007/110: Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare') · 5 pagine
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Energia
2 Essa può emanare raccomandazioni per rafforzare la sicurezza nucleare.
3 Su richiesta dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), essa può esprimere il suo parere in merito a fatti specifici.
Art. 4 Collaborazione per l’emanazione di norme
1 La Commissione collabora all’elaborazione di leggi e ordinanze nel settore della sicurezza nucleare.
2 Essa può esprimere il proprio parere in merito alle direttive delle autorità di vigilanza secondo l’articolo 70 della legge federale del 21 marzo 20033 sull’energia nucleare.
3 Essa può raccomandare l’emanazione o la modifica di norme per gli impianti nucleari svizzeri.
Art. 5 Parere
1 La Commissione può esprimere il proprio parere in merito alle perizie concernenti:
a. le autorizzazioni di massima;
b. le licenze di costruzione;
c. le licenze d’esercizio.
2 Essa può esprimere il proprio parere in merito ad altre perizie delle autorità di vigilanza.
3 Essa constata in particolare se i provvedimenti previsti per la protezione dell’uomo e dell’ambiente sono sufficienti.
4 Nei suoi pareri essa può limitarsi a commentare determinati punti.
Art. 6 Informazioni
1 Le autorità di vigilanza forniscono alla commissione le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti, in particolare i rapporti secondo gli allegati 5 e 6 dell’ordinanza del 10 dicembre 20044 sull’energia nucleare (OENu).
2 Qualora le autorità di vigilanza non disponessero di informazioni, la Commissione può richiederle direttamente al titolare di una licenza di costruzione o di esercizio per gli impianti nucleari.