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Consultazione 2007/110: Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare') · 5 pagine

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Energia

2 Essa può emanare raccomandazioni per rafforzare la sicurezza nucleare.

3 Su richiesta dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), essa può esprimere il suo parere in merito a fatti specifici.

Art. 4 Collaborazione per l’emanazione di norme

1 La Commissione collabora all’elaborazione di leggi e ordinanze nel settore della sicurezza nucleare.

2 Essa può esprimere il proprio parere in merito alle direttive delle autorità di vigilanza secondo l’articolo 70 della legge federale del 21 marzo 20033 sull’energia nucleare.

3 Essa può raccomandare l’emanazione o la modifica di norme per gli impianti nucleari svizzeri.

Art. 5 Parere

1 La Commissione può esprimere il proprio parere in merito alle perizie concernenti:

a. le autorizzazioni di massima;

b. le licenze di costruzione;

c. le licenze d’esercizio.

2 Essa può esprimere il proprio parere in merito ad altre perizie delle autorità di vigilanza.

3 Essa constata in particolare se i provvedimenti previsti per la protezione dell’uomo e dell’ambiente sono sufficienti.

4 Nei suoi pareri essa può limitarsi a commentare determinati punti.

Art. 6 Informazioni

1 Le autorità di vigilanza forniscono alla commissione le informazioni necessarie all’adempimento dei suoi compiti, in particolare i rapporti secondo gli allegati 5 e 6 dell’ordinanza del 10 dicembre 20044 sull’energia nucleare (OENu).

2 Qualora le autorità di vigilanza non disponessero di informazioni, la Commissione può richiederle direttamente al titolare di una licenza di costruzione o di esercizio per gli impianti nucleari.

3 RS 732.1

4 RS 732.11