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Consultazione 2007/110: Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare') · 5 pagine
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Commissione federale per la sicurezza nucleare
Art. 17 Obbligo di serbare il segreto
1 Le deliberazioni della Commissione, delle sue sottocommissioni e dei gruppi peritali non sono pubbliche. Le deliberazioni e i documenti sono confidenziali, qualora interessi pubblici alla tutela del segreto siano preponderanti.
2 I membri e le altre persone che partecipano alle sedute sottostanno alle disposizioni sull’obbligo di serbare il segreto e di testimoniare, valide per gli impiegati della Confederazione.
3 Il DIPARTIMENTO è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 320 numero 2 del Codice penale 6.
4 L’obbligo di serbare il segreto vige anche per i membri che non fanno più parte della Commissione.
Art. 19 Indennità
L’indennità dei membri della commissione è retta dall’ordinanza del 12 dicembre 19967 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 20 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza del 14 marzo 19838 concernente la Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari è abrogata.
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
6 RS 311.0
7 RS 172.311.0
8 RU 1983 278, 2005 601