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Consultazione 2007/110: Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare') · 5 pagine

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Commissione federale per la sicurezza nucleare

Sezione 3: Organizzazione

Art. 7 Composizione e indipendenza

1 La Commissione si compone di periti che possiedono le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie.

2 Nella Commissione devono essere rappresentate sia le cerchie favorevoli che le cerchie contrarie all’energia nucleare. La maggioranza dei membri non può essere costituita da persone in rapporto di dipendenza nei confronti di esercenti di impianti nucleari.

3 I membri esercitano il proprio mandato a titolo personale e non in qualità di rappresentanti di un’organizzazione o di un’impresa. Non sono vincolati a istruzioni e non possono farsi rappresentare.

Art. 8 Nomina

1 Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri della Commissione su proposta del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

2 La Commissione può sottoporre proposte di nomina al Dipartimento.

Art. 9 Gruppi peritali temporanei

1 Per trattare problemi particolari, la Commissione può istituire gruppi peritali temporanei.

2 I gruppi peritali temporanei preparano la documentazione decisionale per la Commissione.

Art. 10 Periti

In caso di necessità e d’intesa con l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale), la Commissione può rivolgersi a periti.

Art. 11 Segreteria

1 La Commissione dispone di una segreteria specializzata. Questa è subordinata amministrativamente all’Ufficio federale.

2 Se necessario, i collaboratori della segreteria partecipano alle sedute della Commissione e dei gruppi peritali temporanei.