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Consultazione 2007/110: Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare') · 5 pagine
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Energia
Sezione 4: Regime delle deliberazioni
Art. 12 Sedute
1 La Commissione si riunisce quando occorre, ma almeno sei volte all’anno su convocazione del presidente.
2 I collaboratori dell’Ufficio federale possono partecipare alle sedute della commissione.
3 La Commissione può invitare i collaboratori dell’IFSN alle sue sedute e a quelle dei gruppi peritali temporanei.
Art. 13 Votazioni
1 La Commissione è in numero quando sono presenti i due terzi dei suoi membri.
2 La Commissione decide a maggioranza semplice dei votanti. Il presidente vota; in caso di parità il suo voto è decisivo.
3 La Commissione può decidere per corrispondenza. La decisione è valida quando è approvata da almeno due terzi dei membri. La decisione è resa nota durante la seduta successiva.
Art. 14 Processo verbale
Le deliberazioni della Commissione e dei gruppi peritali temporanei sono consegnate in un processo verbale.
Art. 15 Rapporti
1 Ogni anno, entro il 15 dicembre, la Commissione presenta al DIPARTIMENTO la pianificazione delle attività per l’anno successivo.
2 Essa presenta annualmente al DIPARTIMENTO un rapporto sul suo operato. Questo viene pubblicato.
3 Ulteriori rapporti e pareri vengono pubblicati d’intesa con l’Ufficio federale.
Art. 16 Ricusazione
1 L’obbligo di ricusarsi dei membri della Commissione e dei periti è disciplinato dalla legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.
2 Vi è motivo di ricusazione secondo l’articolo 10 della legge federale sulla procedura amministrativa segnatamente quando il membro della Commissione o il perito:
a. appartiene o partecipa a un’organizzazione o a un’impresa parte in causa, oppure la rappresenta;
b. partecipa alla pianificazione, alla realizzazione o all’esercizio dell’impianto oggetto dell’indagine.