Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/12: Modifica dell'ordinanza sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA) · 7 pagine
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Il Cantone NE evidenzia l’aspetto della sicurezza dell’accesso on line. Anche altri Cantoni sottolineano la maggior affidabilità dei dati. I Cantoni AG e BL fanno notare che occorre assolutamente evitare di naturalizzare persone nei confronti delle quali è in corso un procedimento penale. Anche AI, GE e SZ affermano che occorre contrastare le procedure di naturalizzazione ingiustificate. Dalle esperienze vissute nel Cantone BE emergerebbe che i richiedenti ometterebbero di fornire alle autorità preposte alla naturalizzazione proprio le informazioni riguardanti i procedimenti penali pendenti e che quindi si potrebbe giungere a valutazioni sbagliate.
SH accoglie positivamente la possibilità di effettuare un controllo finale prima del termine della procedura di naturalizzazione. Visto che nel Cantone GE, a determinate condizioni, una procedura di naturalizzazione dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione può durare ancora dai 4 ai 6 mesi, anche GE ritiene che non si possa prescindere dall’accesso a dati sui procedimenti penali pendenti. Anche GL giudica troppo lunga la durata complessiva della procedura di naturalizzazione (fino a 3 anni) e ritiene opportuno procedere a un controllo ripetuto delle condizioni. Anche SG e OW sottolineano l’importanza dell’attualità dei dati.
Il Cantone ZH auspica inoltre il conseguimento di risparmi, visto che attualmente nel solo Cantone ZH vengono effettuati circa 15 000 accertamenti l’anno sulla presenza di procedimenti penali pendenti.
Il Cantone BE dichiara che l’attuazione della modifica dell’ordinanza non pone problemi, poiché l’assegnazione dei profili già esistenti potrebbe essere effettuata tramite il portale SSO del DFGP e non renderebbe necessaria né un’onerosa riprogrammazione di VOSTRA né un adeguamento della legislazione cantonale.
3.2 La modifica del diritto a livello di ordinanza
I Cantoni AG, SZ e NE si dichiarano esplicitamente a favore di una rapida modifica del diritto a livello di ordinanza.
Il Cantone ZG, invece, ritiene che l’estensione dei diritti d’accesso mediante ordinanza non sia «del tutto priva di problemi a livello dello Stato di diritto» e approva una modifica a condizione che il Consiglio federale, in occasione dell’approvazione dell’ordinanza, conferisca il mandato di modificare il CP.
Secondo il Cantone BS, se il nuovo diritto d’accesso on line si basa soltanto su una modifica dell’ordinanza, dovrebbe essere limitato ai dati sulle condanne. Occorrerebbe tenere conto dei timori espressi dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza riguardanti il diritto sulla protezione dei dati. Non sussisterebbe un’urgenza d’ordine temporale a giustificare una modifica dell’ordinanza.
Anche GDS ritengono l’estensione dei diritti d’accesso mediante una modifica dell’ordinanza assai discutibile nell’ottica della politica della democrazia e problematica ai livelli dello Stato di diritto e politico-giuridico. Chiedono di rinunciare all’avamprogetto, visto che il Consiglio federale porrebbe il Parlamento dinanzi a un fatto compiuto e, in un certo senso, lo priverebbe della possibilità di discutere della mozione Freysinger (06.3616). Si tratterebbe inoltre di una pesante ingerenza nei diritti fondamentali, poiché la concessione dell’accesso ai dati personali confidenziali deve avvenire in base a una legge nel senso formale.