Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/12: Modifica dell'ordinanza sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA) · 7 pagine
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Anche il Cantone BS condivide lo scetticismo espresso dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza in relazione alla concessione di un diritto d’accesso per i cittadini svizzeri.
3.6 I singoli motivi alla base del rifiuto dell’avamprogetto
3.6.1 Argomenti contro un accesso on line
Secondo il Cantone AR la concessione di un diritto d’accesso senza limiti per le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione sarebbe sproporzionato anche nell’ambito dei dati sulle condanne. Se l’avamprogetto venisse approvato occorrerebbe procedere a un limitazione tecnica del diritto d’accesso ai collaboratori che trattano un dossier di un caso specifico. Sarebbe tuttavia più ragionevole se il controllo del rispetto dell’ordinamento giuridico fosse centralizzato presso la Confederazione; eventualmente con la possibilità di ottenere informazioni nel singolo caso da tale autorità.
Il Cantone LU afferma che, a livello cantonale, non effettua esami delle domande di naturalizzazione in base a estratti del casellario giudiziale (l’onere principale ricadrebbe sui Comuni). In considerazione del fatto che la decisione sulla naturalizzazione a livello cantonale di norma venga emanata nell’arco di un mese dopo aver ottenuto la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, l’onere per un nuovo esame - considerato l’esiguo pericolo di una naturalizzazione inadeguata- sarebbe troppo importante.
Secondo GDS un accesso on line non porterebbe alcun vantaggio ai Cantoni, visto che l’esame delle condizioni di naturalizzazione compete in sostanza ai Comuni.
Per il Cantone BS l’accesso on line dovrebbe essere limitato ai dati sulle condanne (cfr. anche pto. 3.6.2).
3.6.2 Argomenti contro un accesso ai dati riguardanti procedimenti penali pendenti
Per il Cantone AR il fatto che una persona non venga naturalizzata perché nei suoi confronti è in corso un procedimento penale costituisce già una violazione del principio della presunzione d’innocenza; una simile decisione di naturalizzazione negativa rappresenterebbe anche una sorta di condanna pregiudiziale e sarebbe sproporzionata. Non sarebbe comprovato che i mezzi attuali non bastano a evitare naturalizzazioni errate, in particolare se si pensa alla possibilità di annullamento della naturalizzazione.
Anche secondo GDS l’estensione del diritto d’accesso a dati sui procedimenti penali pendenti rappresenta una violazione del principio della presunzione d’innocenza, in particolare se alla vittima di una denuncia penale abusiva venisse provvisoriamente ritirata la naturalizzazione. Secondo GDS un simile diritto d’accesso sarebbe sproporzionato; il pericolo di un impiego abusivo dei dati sarebbe troppo grande e il rischio di pronunciare condanne pregiudiziali sarebbe evidente.
Visto che nel Cantone LU la decisione cantonale viene presa poco tempo dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione, ci si affiderebbe all’esame da parte della Confederazione e alle dichiarazioni dei candidati alla naturalizzazione. Un nuovo esame di tali dati nel Cantone LU sarebbe superfluo.