Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 7 pagine

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1 Situazione iniziale

Il 22 giugno 2007 le Camere federali hanno accolto la modifica della legge sui brevetti e approvato il Trattato sul diritto dei brevetti del 1° giugno 2000 (FF 2007 4213 e FF 2007 4321). L'11 ottobre 2007 il termine di referendum per entrambi i dossier è scaduto inutilizzato.

L'entrata in vigore della nuova legge sui brevetti e la ratifica del Trattato sui brevetti richiedono una modifica dell'ordinanza sui brevetti. L'attuazione delle misure decise per tutti i diritti di proprietà intellettuale al fine di inasprire la lotta alla contraffazione e alla pirateria comporta inoltre un

adeguamento delle relative ordinanze.

2 Indagine conoscitiva

La nuova legislazione esecutiva è stata oggetto di un'indagine conoscitiva condotta tra il 10 dicembre 2007 e il 31 gennaio 2008 presso le associazioni professionali e le cerchie interessate. L'opportunità è stata colta da 9 associazioni e da un privato. La Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano (CENU), la camera di commercio dei due semi-Cantoni di Basilea e la

Commissione nazionale d'etica in materia di medicina umana (CNE) hanno deciso di non prendere posizione. L'allegato include un elenco dei partecipanti.

3 Risultati

Il presente documento riassume i pareri espressi, nella misura in cui non siano di natura

esclusivamente redazionale o si riferiscano a imprecisioni nella traduzione.

3.1 Modifiche nella procedura brevettuale

3.1.1 Disposizioni generali

Art. 8

ACSOEB, ACBIS, VSP e LES ritengono poco chiara la disposizione che abilita l'Istituto a notificare ufficialmente i depositanti o titolari rappresentati in casi eccezionali. Le associazioni professionali chiedono che si rinunci a una regolamentazione d'eccezione o che le condizioni siano chiaramente definite. L'AIPPI chiede che i depositanti o i titolari rappresentati siano abilitati esclusivamente a revocare la procura.

Art. 14

Secondo l'AIPPI non vi è motivo di limitare le possibilità di proseguimento della procedura, in

particolare per quel che concerne l'esame relativo alla forma, le richieste di rapporto sullo stato della tecnica e il pagamento degli emolumenti di rivendicazione.

3.1.2 Domanda

Art. 21, 46a–46d, 48–48d, 49 e 50

ACSOEB, ACBIS, VSP e LES concordano nell'affermare che il "giorno di deposito" introdotto nel progetto di ordinanza per il calcolo del termine, può essere confuso con la "data di deposito" che determina il momento del deposito della domanda, tanto più che nel diritto tedesco ed europeo il "giorno di deposito" equivale alla "data di deposito" in questa accezione. Propongono pertanto di