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Consultazione 2007/21: Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco · 11 pagine

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Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco del ......... Avamprogetto del 31 agosto 2007

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 12 capoverso 5 e 16 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 ottobre 20041 sul tabacco (OTab),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la combinazione di fotografie a colori o altre illustrazioni con avvertenze complementari per tutti i pacchetti di prodotti del tabacco destinati a essere fumati e di articoli da fumo contenenti succedanei del tabacco, conformemente all'articolo 12 capoverso 5 OTab.

Art. 2 Avvertenza combinata

1 Un'avvertenza combinata consiste in:

a. un'avvertenza complementare secondo l'articolo 12 capoverso 3 OTab;

b. una fotografia a colori o un'altra illustrazione che può avere segnatamente forma di testo;

c. un'indicazione visiva (p. es logo, numeri di telefono, siti Internet) destinata alla prevenzione del tabagismo (indicazione «Stop tabacco»).

2 Possono essere utilizzate soltanto le avvertenze combinate che figurano all'allegato 1.

Art. 3 Struttura delle avvertenze combinate

1 L'illustrazione deve coprire circa il 50 per cento della supercifie dell'avvertenza combinata.

2 L'avvertenza complementare deve coprire circa il 38 per cento della superficie dell'avvertenza combinata.

3Se ha forma di testo, l'illustrazione deve coprire, assieme all'avvertenza complementare, circa l'88 per cento della superficie dell'avvertenza combinata.

4 L'indicazione «Stop tabacco» deve coprire circa il 12 per cento della superficie dell'avvertenza combinata, senza tener conto del filtro della sigaretta spezzata che sporge dal margine.

5 L'avvertenza complementare e l'illustrazione devono essere unite graficamente da una zona nera che si scolorisce gradatamente. Tale zona deve occupare circa il 10

1 RS 817.06

2007–......