Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/21: Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco · 10 pagine
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Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione die consumatori
31 agosto 2007
Rapporto esplicativo
Ordinanza del DFI concernente le avvertenze
combinate sui prodotti del tabacco
1. In generale
L’ordinanza sul tabacco (OTab; RS 817.06) disciplina, in base alla legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) la fabbricazione, la caratterizzazione, la pubblicità e la consegna dei prodotti del tabacco e dei succedanei del tabacco. Con l’entrata in vigore dell’ordinanza il 27 ottobre 2004, il diritto svizzero in materia di etichettatura del tabacco è stato ampiamente armonizzato al diritto europeo. L’articolo 12 dell’ordinanza sul tabacco prescrive che ogni pacchetto di prodotti del tabacco debba recare un’avvertenza generale, su un totale di 2 in circolazione, da apporre sulla parte anteriore del pacchetto e un’avvertenza complementare, su un totale di 14 in circolazione, da apporre sulla parte posteriore. Inoltre, con decisione del 18 aprile 2007, il Consiglio federale ha reso tale disciplinamento ancora più concreto, affiancando immagini alle avvertenze complementari esistenti, a partire dal 2008.
Sulla base della relativa decisione di delega (art. 12 cpv. 5 OTab), il Dipartimento federale dell’interno (DFI) propone per ognuna delle 14 avvertenze complementari 3 fotografie o altre illustrazioni a colori, da combinare alle avvertenze complementari esistenti, in modo da mostrare e spiegare le ripercussioni che il fumo ha sulla salute. Nella nuova ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco saranno proposte le stesse illustrazioni e le stesse regole tecniche per la loro applicazione, così come è già il caso negli Stati membri dell’UE per quanto essi esigano l’apposizione di tale illustrazioni. Una decisione della Commissione europea del 5 settembre 2003 definisce le illustrazioni e le regole tecniche per la loro applicazione.1 L’impiego delle immagini messe a disposizione dall’UE è disciplinato da un contratto di licenza tra la CE e la Svizzera. Per quattro illustrazioni la Commissione europea non ha potuto concedere diritti di licenza per motivi relativi al diritto d’autore. In questi casi la licenza è concessa dalle autorità sanitarie canadesi (figura 1) oppure le immagini vengono acquistate direttamente presso l’agenzia che ne è proprietaria.
Fig. 1: iIllustrazione delle autorità sanita- Fig. 2: illustrazione della Getty Images
rie canadesi sul tema dell’impotenza (va (foto d’agenzia) su diversi temi.
ripresa solo l’immagine)
1
Decisione 2003/641/CE della Commissione del 5 settembre 2003 sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco, GU L 226 del 10.9.2003, pag. 24, scaricato il 20.04.2007, disponibile all’indirizzo URL:
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/legal_smoking_prevention_tobacco_en.htm
5. erl ber_edi v_070831_i